Art. 19.
Pubblicazione   di  messaggi  politici  elettorali  su  quotidiani  e
                              periodici
  1.  I  messaggi  politici  elettorali di cui all'art. 7 della legge
22 febbraio  2000,  n. 28, devono essere riconoscibili anche mediante
specifica  impaginazione  in  spazi  chiaramente evidenziati, secondo
modalita'  uniformi per ciascuna testata, e devono recare la dicitura
"messaggio lettorale" con l'indicazione del soggetto committente.
  2.  Sono  vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da
quelle elencate al comma dell'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n.
28.