Art. 19. Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici 1. I messaggi politici elettorali di cui all'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, devono essere riconoscibili anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo modalita' uniformi per ciascuna testata, e devono recare la dicitura "messaggio lettorale" con l'indicazione del soggetto committente. 2. Sono vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle elencate al comma dell'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.