Art. 37
                        Disposizioni generali

   1.  Ai  sensi  dell'art. 309, comma 3, del D.L.vo 16.4.94, n. 297,
gli  insegnanti  incaricati  di  religione cattolica partecipano alle
valutazioni  periodiche  e  finali  solo  per  gli alunni che si sono
avvalsi  dell'insegnamento  della  religione  cattolica, fermo quanto
previsto dalle norme vigenti in ordine al profitto e alla valutazione
per  tale  insegnamento.  Ai  sensi  del decreto del Presidente della
Repubblica  23  giugno 1990, n. 202, nello scrutinio finale, nel caso
in   cui  le  norme  richiedano  una  deliberazione  da  adottarsi  a
maggioranza,  il  voto  espresso  dall'insegnante  di  religione,  se
determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.
   2.  Per  tutti gli esami disciplinati dalla presente ordinanza, la
riunione  preliminare  delle commissioni ha luogo il primo giorno non
festivo   precedente   quello  dell'inizio  delle  prove  scritte.  I
candidati  che  per  motivi  di  culto  non intendono sostenere prove
d'esame  nei  giorni stabiliti dal relativo calendario sono ammessi a
sostenere  le  prove  medesime  in  un giorno successivo, prima della
conclusione della sessione d'esame. E' data facolta' alle commissioni
di  deliberare  il  rinvio  al  giorno  successivo  non festivo dello
svolgimento della prova scritta per l'intera classe frequentata dagli
anzidetti candidati.
   3.  Per lo svolgimento degli scrutini e degli esami negli istituti
pareggiati e legalmente riconosciuti, si applicano, inoltre, le norme
di  cui  all'ordinanza  ministeriale 30 gennaio 1984 e, relativamente
agli  esami  di  idoneita',  le  disposizioni dell'art. 7 della legge
10.12.1997, n. 425.
   4.  Le  domande  di  ammissione  agli esami dei candidati detenuti
devono essere presentate al competente Provveditore agli Studi per il
tramite  e  con  il  parere  del  direttore della casa circondariale,
previo  nulla  osta del Ministero di Grazia e Giustizia. In tali casi
il  Provveditore  agli  Studi  puo'  prendere in considerazione anche
domande  pervenute  oltre  i  termini  previsti per i diversi tipi di
esame. L'assegnazione dei candidati suddetti alle singole istituzioni
scolastiche,  nonche'  i  successivi  adempimenti  sono  disposti dal
Provveditore agli Studi.
   5.  Il  Provveditore  agli  Studi,  inoltre,  valuta  le eventuali
richieste  di  effettuazione  delle  prove  di esame fuori della sede
scolastica  (per  i  candidati  degenti  in luoghi di cura, detenuti,
ecc.),  autorizzando  le  commissioni  esaminatrici,  ove  ne ravvisi
l'opportunita', a spostarsi presso le suddette sedi.
   6.   Le  istituzioni  scolastiche  adottano  idonee  modalita'  di
comunicazione  preventiva  alle  famiglie  dell'esito  negativo degli
scrutini e degli esami.
   7.  Ai  sensi  dell'art.  45  del D.P.R. n. 394/1999, citato nelle
premesse,  il consiglio di classe procede, comunque, alla valutazione
e  agli  scrutini  finali nei confronti dei minori stranieri iscritti
con riserva nelle scuole di ogni ordine e grado.