Art. 38
                        Diplomi e certificati

   1.  Ferma  restando la competenza dei Presidenti della commissione
giudicatrice  a)  rilascio  dei  diplomi,  nel  caso questi non siano
disponibili per la firma prima del termine di chiusura della sessione
d'esame,  i Presidenti medesimi delegano il dirigente scolastico sede
d'esame al rilascio dei diplomi stessi.
   2.  A  richiesta  degli  interessati  sono rilasciati certificati,
senza  limitazione  di  numero,  dai  dirigenti  scolastici  statali,
paritari,  pareggiati  o legalmente riconosciuti, presso i quali sono
depositati  gli  atti relativi al conseguimento del titolo di studio.
Tali  certificati  sono  considerati  validi  anche  per l'iscrizione
all'Universita',  purche'  successivamente  sostituiti,  a cura degli
interessati stessi, con il diploma originale.
   3.  Le  disposizioni  che  prevedono  il rilascio del "certificato
provvisorio" sono state abrogate dall'O.M. 25/1/1994, n. 18.
   4.  Le firme sui diplomi e sui relativi certificati rilasciati dai
capi   degli  istituti  pareggiati  e  legalmente  riconosciuti  sono
legalizzate   dal  competente  Provveditore  agli  Studi,  stante  il
principio  generale  sancito dall'art. 16 della legge 4 gennaio 1968,
n. 15.