Art. 39 Accesso ai documenti scolastici 1. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso, gli atti e i documenti scolastici relativi agli esami devono essere consegnati, con apposito verbale, al dirigente scolastico, o a chi ne fa le veci, il quale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' responsabile della loro custodia e dell'accoglimento delle richieste di accesso e dell'eventuale apertura del plico che contiene gli atti predetti e che e' custodito dallo stesso; in tal caso il dirigente scolastico, alla presenza di personale della scuola, procede all'apertura del plico redigendo apposito verbale sottoscritto dai presenti, che verra' inserito nel plico stesso da sigillare immediatamente. Pertanto, le precedenti disposizioni in contrasto con tale principio devono considerarsi annullate. 2. Ai sensi della precitata legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive disposizioni, tutti gli atti e documenti amministrativi e scolastici, anche interni, relativi alla carriera degli allievi e candidati, compresi gli elaborati scritti e quelli degli scrutini e degli esami, sono oggetto del diritto di accesso di chi vi abbia interesse per la cura e la difesa di interessi giuridici, non necessariamente connesse a ricorsi. 3. Nel caso che dai documenti indicati nel precedente comma emergano fatti e situazioni che attengono alla vita privata ovvero alla riservatezza anche di terzi, i richiedenti non possono ottenere copia di tali atti, ne' trascriverli ma possono solo prenderne visione (cfr. Decisione n. 5/1997 del Consiglio di Stato assunta nell'Adunanza Plenaria del 25-11-1996. 4. Il diritto di accesso si esercita, su richiesta verbale o scritta, non assoggettabile a imposta di bollo, mediante esame e visione degli atti, senza alcun pagamento, o con rilascio di copie informi con rimborso del costo della produzione: £. 500 da 1 a 2 copie, £. 1.000 da 3 a 4 copie e cosi' di seguito, da corrispondere mediante applicazione di marche da bollo ordinarie da annullare con il datano a cura dell'istituto. 5. A richiesta, le copie possono essere autenticate. 6. L'imposta di bollo e' dovuta soltanto quando la copia viene spedita in forma autentica. 7. L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento o atto comporta anche la facolta' di accesso agli altri documenti o atti nello stesso indicati o appartenenti al medesimo procedimento. La presente ordinanza e' inviata alla Code dei Conti per la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Roma, 21 maggio 2001 Il Ministro: DE MAURO Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali Pubblica istruzione, registro n. 4, foglio 335