Art. 39
                   Accesso ai documenti scolastici

   1.  Ai  fini  dell'esercizio  del diritto di accesso, gli atti e i
documenti  scolastici  relativi  agli esami devono essere consegnati,
con apposito verbale, al dirigente scolastico, o a chi ne fa le veci,
il quale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' responsabile
della  loro custodia e dell'accoglimento delle richieste di accesso e
dell'eventuale  apertura  del  plico che contiene gli atti predetti e
che  e'  custodito dallo stesso; in tal caso il dirigente scolastico,
alla  presenza  di  personale  della scuola, procede all'apertura del
plico  redigendo  apposito  verbale  sottoscritto  dai  presenti, che
verra'   inserito  nel  plico  stesso  da  sigillare  immediatamente.
Pertanto,  le precedenti disposizioni in contrasto con tale principio
devono considerarsi annullate.
   2.  Ai  sensi  della  precitata  legge  7  agosto  1990, n. 241, e
successive  disposizioni, tutti gli atti e documenti amministrativi e
scolastici,  anche  interni,  relativi  alla carriera degli allievi e
candidati,  compresi  gli elaborati scritti e quelli degli scrutini e
degli  esami,  sono  oggetto  del  diritto di accesso di chi vi abbia
interesse  per  la  cura  e  la  difesa  di  interessi giuridici, non
necessariamente connesse a ricorsi.
   3.  Nel  caso  che  dai  documenti  indicati  nel precedente comma
emergano  fatti  e  situazioni che attengono alla vita privata ovvero
alla  riservatezza anche di terzi, i richiedenti non possono ottenere
copia  di  tali  atti,  ne'  trascriverli  ma  possono solo prenderne
visione  (cfr.  Decisione  n.  5/1997  del Consiglio di Stato assunta
nell'Adunanza Plenaria del 25-11-1996.
   4.  Il  diritto  di  accesso  si  esercita, su richiesta verbale o
scritta,  non  assoggettabile  a  imposta  di bollo, mediante esame e
visione  degli  atti,  senza alcun pagamento, o con rilascio di copie
informi  con  rimborso  del  costo  della produzione: £. 500 da 1 a 2
copie,  £.  1.000 da 3 a 4 copie e cosi' di seguito, da corrispondere
mediante  applicazione  di marche da bollo ordinarie da annullare con
il datano a cura dell'istituto.
   5. A richiesta, le copie possono essere autenticate.
   6.  L'imposta  di  bollo  e' dovuta soltanto quando la copia viene
spedita in forma autentica.
   7. L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento o atto
comporta  anche  la  facolta'  di accesso agli altri documenti o atti
nello stesso indicati o appartenenti al medesimo procedimento.
   La  presente  ordinanza  e'  inviata  alla  Code  dei Conti per la
registrazione,  ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994,
n. 20.

Roma, 21 maggio 2001

                                        Il Ministro: DE MAURO

Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2001
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona  e  dei  beni  culturali  Pubblica istruzione, registro n. 4,
foglio 335