Art. 30 (L)
              Modalita' per la legalizzazione di firme

  1. Nelle legalizzazioni devono essere indicati il nome e il cognome
di   colui   la   cui  firma  si  legalizza.  Il  pubblico  ufficiale
legalizzante  deve  indicare la data e il luogo della legalizzazione,
il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonche' apporre la
propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.