Art. 34 (L)
                    Legalizzazione di fotografie

  1.  Le  amministrazioni  competenti  per  il  rilascio di documenti
personali   sono   tenute  a  legalizzare  le  prescritte  fotografie
presentate    personalmente   dall'interessato.   Su   richiesta   di
quest'ultimo  le fotografie possono essere, altresi', legalizzate dal
dipendente incaricato dal Sindaco.
  2.  La  legalizzazione  delle fotografie prescritte per il rilascio
dei  documenti  personali  non  e' soggetta all'obbligo del pagamento
dell'imposta di bollo.