Art. 29 (Scritture contabili ) 1. I documenti contabili obbligatori sono: a) il programma annuale; b) il giornale di cassa; c) i registri dei partitari delle entrate e delle spese; d) il registro del conto corrente postale; e) gli inventari; f) il registro delle minute spese; g) il registro dei contratti stipulati a norma dell'articolo 31, comma 3; h) il conto consuntivo. 2. Nel giornale di cassa si trascrivono tutte le operazioni di pagamento e di riscossione, nel giorno in cui sono emessi i relativi mandati e reversali. 3. Nei registri partitari si aprono tanti conti quante sono le aggregazioni individuate sulla base di quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, e si annotano le operazioni di accertamento o di impegno e quelle di incasso o di pagamento. 4. I documenti di cui al comma 1, anche se tenuti con sistemi automatizzati od a fogli mobili, devono essere composti da pagine numerate, munite del timbro dell'istituzione e siglate dal direttore. A chiusura dell'esercizio il direttore attesta il numero delle pagine di cui i documenti sono composti. 5. Della tenuta della contabilita', delle necessarie registrazioni e degli adempimenti fiscali e' responsabile il direttore.