Art. 29 
                       (Scritture contabili ) 
 
   1. I documenti contabili obbligatori sono: 
   a) il programma annuale; 
   b) il giornale di cassa; 
   c) i registri dei partitari delle entrate e delle spese; 
   d) il registro del conto corrente postale; 
   e) gli inventari; 
   f) il registro delle minute spese; 
   g) il registro dei contratti stipulati a norma  dell'articolo  31,
comma 3; 
   h) il conto consuntivo. 
   2. Nel giornale di cassa si trascrivono  tutte  le  operazioni  di
pagamento e di riscossione, nel giorno in cui sono emessi i  relativi
mandati e reversali. 
   3. Nei registri partitari si aprono tanti  conti  quante  sono  le
aggregazioni individuate sulla base di quanto previsto  dall'articolo
2, comma 5, e si annotano le operazioni di accertamento o di  impegno
e quelle di incasso o di pagamento. 
   4. I documenti di cui al comma 1,  anche  se  tenuti  con  sistemi
automatizzati od a fogli mobili, devono  essere  composti  da  pagine
numerate, munite del timbro dell'istituzione e siglate dal direttore. 
A chiusura dell'esercizio il direttore attesta il numero delle pagine
di cui i documenti sono composti. 
   5. Della tenuta della contabilita', delle necessarie registrazioni
e degli adempimenti fiscali e' responsabile il direttore.