Art. 29
(Scritture contabili )
1. I documenti contabili obbligatori sono:
a) il programma annuale;
b) il giornale di cassa;
c) i registri dei partitari delle entrate e delle spese;
d) il registro del conto corrente postale;
e) gli inventari;
f) il registro delle minute spese;
g) il registro dei contratti stipulati a norma dell'articolo 31,
comma 3;
h) il conto consuntivo.
2. Nel giornale di cassa si trascrivono tutte le operazioni di
pagamento e di riscossione, nel giorno in cui sono emessi i relativi
mandati e reversali.
3. Nei registri partitari si aprono tanti conti quante sono le
aggregazioni individuate sulla base di quanto previsto dall'articolo
2, comma 5, e si annotano le operazioni di accertamento o di impegno
e quelle di incasso o di pagamento.
4. I documenti di cui al comma 1, anche se tenuti con sistemi
automatizzati od a fogli mobili, devono essere composti da pagine
numerate, munite del timbro dell'istituzione e siglate dal direttore.
A chiusura dell'esercizio il direttore attesta il numero delle pagine
di cui i documenti sono composti.
5. Della tenuta della contabilita', delle necessarie registrazioni
e degli adempimenti fiscali e' responsabile il direttore.