Art. 30
(Modulistica e contabilita' informatizzata)
1. Il Ministero della pubblica istruzione stabilisce i modelli
necessari per assicurare l'omogeneita' dei documenti contabili di cui
all'articolo 29, nonche' dei sistemi di gestione
amministrativo-contabile, finanziaria e patrimoniale, di
rendicontazione e di riscontro, di monitoraggio dei dati relativi
alla gestione e all'andamento dei flussi finanziari e di rilevazione
dei costi. Relativamente ai documenti di cui alle lettere a) e h) del
comma 1 del medesimo articolo 29, la suddetta predisposizione e'
compiuta d'intesa con il Ministero del Tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
2. Il Ministero della pubblica istruzione predispone, nell'ambito
del proprio sistema informativo, un pacchetto applicativo, coerente
con la modellistica di cui al comma 1, per la tenuta con tecnologie
informatiche, della contabilita' scolastica.
3. Il pacchetto puo' essere utilizzato anche per ottenere l'elenco
dei fornitori di beni e servizi, con l'indicazione dei relativi
crediti e debiti; i flussi di cassa distinti per tipologia di entrata
e di spesa; l'analisi delle spese distinte per tipologia. Esso
contiene meccanismi di segnalazione automatica di anomalie e
disfunzioni che consentono anche interrogazioni mirate dall'esterno
da parte dei revisori.
4. Il pacchetto, che e' costantemente aggiornato, e' accompagnato
da un manuale per la sua utilizzazione guidata, eventualmente
compreso nel pacchetto stesso, con illustrazione di tutte le
procedure e dei prodotti che possono essere ottenuti.
5. La contabilita' in partita doppia, utilizzata dalle aziende
agrarie e dalle aziende speciali, e' tenuta secondo programmi forniti
dal Ministero della pubblica istruzione.