Art. 23 
             (Province autonome di Trento e di Bolzano) 
 
   1. Ai sensi dell'articolo 82 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
gli assegni per il nucleo familiare e di  maternita'  previsti  dagli
articoli 65 e 66 della  legge  n.  448  del  1998  sono  concessi  ed
erogati, per gli aventi diritto residenti nei comuni  delle  province
autonome di Trento e di Bolzano, dalle province medesime, secondo  le
norme dei rispettivi statuti e delle relative  norme  di  attuazione,
nell'ambito del livello e dei requisiti  di  accesso  previsti  dalle
citate disposizioni di legge e dai relativi regolamenti attuativi. 
 
          Note all'art. 23, comma 1:
              - L'art.  82 della citata legge n. 448 del 1998, recita
          testualmente:
              "Art.   82   (Applicazione   della   legge).  -  1.  Le
          disposizioni della presente legge si applicano alle regioni
          a  statuto speciale e alle province autonome di Trento e di
          Bolzano   nel  rispetto  e  nei  limiti  degli  statuti  di
          autonomia e delle relative norme di attuazione.".
              - Per  il  testo  degli  articoli  65 e 66 della citata
          legge n. 448 del 1998, si veda nelle note alle premesse.