Art. 24
           (Efficacia delle disposizioni del regolamento)

   1.  Dalla  data  di  entrata in vigore del presente regolamento e'
abrogato  il  decreto  del  Ministro  per  la solidarieta' sociale 15
luglio  1999,  n.  306.  Sono fatti salvi i provvedimenti adottati ai
sensi del decreto medesimo.
   2.  Le  disposizioni  del  Titolo  III  si applicano, salvo quanto
stabilito  dai commi successivi, anche ai procedimenti di concessione
degli  assegni  per il nucleo familiare e di maternita' di competenza
dei  comuni  in  corso  alla  data  di entrata in vigore del presente
regolamento,  per  i  quali  non  sia intervenuto il provvedimento di
concessione  del  beneficio  ai sensi del decreto del Ministro per la
solidarieta' sociale 15 luglio 1999, n. 306.
   3. Le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, e 16, comma 2,
relative  ai  minori in affidamento presso terzi, si applicano per le
domande per l'assegno per il nucleo familiare relative all'anno 2001.
   4.  L'assegno  di maternita' di cui all'articolo 66 della legge n.
448  del  1998  puo' essere richiesto, per i figli nati entro la data
del  30  giugno  2000, dal soggetto, cittadino italiano residente, di
cui  all'articolo 11, comma 1, lettera a), e comma 3, alle condizioni
ivi  previste, sempre che l'assegno spetti ai predetti soggetti e non
sia  gia'  stato  concesso  alla  madre  ai  sensi delle disposizioni
vigenti  prima  dell'entrata  in  vigore del presente regolamento. La
domanda  e'  presentata  al  comune  di residenza del richiedente nel
termine  perentorio  di cui all'articolo 13, ovvero, se detto termine
e'  spirato,  nel  termine  perentorio di trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento.
   5.  In  sede  di  prima  attuazione,  la  domanda per l'assegno di
maternita',  per  gli  eventi  di cui agli articoli 2, comma 3, e 10,
comma  2,  del  presente  regolamento puo' essere comunque presentata
entro  sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento.
 
          Nota all'art. 24, comma 1:
              - Per  il  titolo  del  decreto  ministeriale 15 luglio
          1999, n. 306, si veda nelle note alle premesse.
          Nota all'art. 24, comma 2:
              - Per  il titolo del citato decreto ministeriale n. 306
          del 1999, si veda nelle note alle premesse.
          Nota all'art. 24, comma 4:
              - Per  il  testo dell'art. 66 della citata legge n. 448
          del 1998, si veda nelle note alle premesse.