Art. 48.
                  Trattamento economico e normativo
         (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 7, comma 5)

  1.  I  periodi di congedo per la malattia del figlio sono computati
nell'anzianita'  di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie
e alla tredicesima mensilita' o alla gratifica natalizia.
  2. Si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7.