Art. 49.
                      Trattamento previdenziale
         (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 15, comma 3)

  1. Per i periodi di congedo per la malattia del figlio e' dovuta la
contribuzione  figurativa  fino  al compimento del terzo anno di vita
del bambino. Si applica quanto previsto all'articolo 25.
  2.  Successivamente  al  terzo  anno  di vita del bambino e fino al
compimento  dell'ottavo  anno,  e'  dovuta  la copertura contributiva
calcolata con le modalita' previste dall'articolo 35, comma 2.
  3.  Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35, commi 3, 4
e 5.