Art. 50.
                       Adozioni e affidamenti
            (legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5)

  1.  Il  congedo per la malattia del bambino di cui al presente Capo
spetta anche per le adozioni e gli affidamenti.
  2. Il limite di eta', di cui all'articolo 47, comma 1, e' elevato a
sei  anni.  Fino al compimento dell'ottavo anno di eta' si applica la
disposizione di cui al comma 2 del medesimo articolo.
  3.  Qualora,  all'atto  dell'adozione o dell'affidamento, il minore
abbia  un'eta'  compresa fra i sei e i dodici anni, il congedo per la
malattia  del  bambino e' fruito nei primi tre anni dall'ingresso del
minore  nel  nucleo  familiare alle condizioni previste dall'articolo
47, comma 2.