Art. 51. 
                           Documentazione 
         (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 7, comma 5) 
 
  1. Ai fini della fruizione del congedo di cui al presente Capo,  la
lavoratrice  ed  il  lavoratore  sono   tenuti   a   presentare   una
dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo 47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante  che
l'altro genitore non sia  in  congedo  negli  stessi  giorni  per  il
medesimo motivo. 
 
          Nota all'art. 51:
              - Per  il  testo  dell'art.  47  del citato decreto del
          Presidente  della  Repubblica  n. 445/2000, si veda in nota
          all'art. 28, comma 2.