Art. 23. Vigilanza sulle materie prime alcoligene 1. Le materie prime alcoligene assoggettate alla disciplina del presente articolo sono i liquidi fermentescibili, definiti al comma 2, ed i fermentati alcolici non sottoposti al regime delle accise, definiti al comma 3. 2. I liquidi fermentescibili assoggettati alla disciplina del presente articolo sono i seguenti: a) succhi e sciroppi di frutta ed altri liquidi zuccherini provenienti da sostanze vegetali, esclusi i succhi non fermentati di agrumi; b) melasso e sughi zuccherini, diluiti. 3. I fermentati alcolici assoggettati alla disciplina del presente articolo sono i seguenti: a) liquidi ottenuti dalla fermentazione di sostanze cellulosiche od amidacee, idrolizzate; b) qualsiasi altro fermentato liquido. 4. Chiunque intende esercire stabilimenti per la produzione o il condizionamento di liquidi fermentescibili o esercitare il commercio di detti prodotti sfusi o condizionati in recipienti di capacita' superiore ai 10 litri presenta denuncia all'UTF almeno venti giorni prima di iniziare l'attivita'. Denuncia analoga e' presentata da chiunque intende esercire stabilimenti per la produzione di fermentati alcolici diversi da quelli sottoposti ad accisa o esercitarne il commercio. La denuncia, corredata della planimetria dei locali nonche' dello schema degli impianti, e' redatta in doppio esemplare e riporta le seguenti indicazioni: a) la ditta e chi la rappresenta; b) il comune, la via e il numero civico; c) le qualita' delle materie prime da impiegare e dei prodotti che si intendono ottenere; d) la potenzialita' degli impianti di produzione. 5. Effettuata la verifica degli impianti di cui al comma 4, e controllata l'esecuzione delle eventuali opere e l'adozione delle eventuali misure prescritte, in base ad istruzioni dell'Agenzia, ai fini dell'espletamento di un'efficace vigilanza fiscale, l'UTF iscrive l'esercente in apposito registro e provvede all'approvazione ed alla vidimazione dei registri di carico e scarico delle materie prime, dei liquidi fermentescibili e dei fermentati alcolici, nei quali vengono riportati i dati relativi alla produzione, al condizionamento nonche' alla movimentazione delle suddette sostanze, secondo le istruzioni impartite dall'Agenzia. Almeno cinque giorni prima di iniziare le lavorazioni, l'esercente di impianti di produzione di liquidi fermentescibili o di fermentati alcolici effettua apposita comunicazione all'UTF, soggetta alla disciplina di cui all'articolo 5, comma 3, indicando i periodi continuativi di lavorazione, la quantita' e qualita' delle materie prime da lavorare, le qualita' e quantita' dei prodotti da ottenere. 6. I liquidi fermentescibili che non siano soggetti ad aggiunte di sostanze rivelatrici in applicazione di altre normative sono additivati, al momento della produzione ed a cura del fabbricante nazionale, con grammi 10 di cloruro di litio e grammi 1 di uranina per 100 chilogrammi di prodotto. Il suddetto obbligo non sussiste, oltre che nei casi previsti dal comma 9, anche relativamente ai liquidi fermentescibili destinati, senza subire processi che prevedano operazioni di distillazione, al consumo umano diretto od alla produzione di sostanze alimentari, ivi compresi gli aceti. Con disposizione del direttore dell'Agenzia, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, possono essere indicati altri casi di esclusione dalla predetta additivazione o puo' essere disposto che tale operazione venga effettuata con formulazioni diverse da quelle previste nel presente comma. 7. I fermentati di cui al comma 3, ad eccezione di quelli destinati alla produzione di aceti, se non soggetti ad aggiunte di sostanze rivelatrici in applicazione di altre normative, sono additivati, a cura del fabbricante nazionale, con 10 grammi di cloruro di litio e grammi 1 di uranina per ogni 100 chilogrammi di prodotto; l'addizione non viene effettuata se i fermentati provengono da liquidi fermentescibili gia' addizionati di tali sostanze ai sensi del comma 6 o se si verificano le ipotesi di cui al comma 9. In caso di applicazione dell'articolo 13, comma 2, per i vinelli di vinaccia e per ogni altra bevanda fermentata di origine vinica si prescinde dall'aggiunta di uranina. Con disposizione del direttore dell'Agenzia, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, possono essere indicati casi di esclusione dalla predetta additivazione o puo' essere disposto che tale operazione venga effettuata con formulazioni diverse da quelle previste nel presente comma. 8. Fatto salvo quanto previsto al comma 9 nonche' dalle disposizioni nazionali e comunitarie vigenti nel settore vitivinicolo, i liquidi fermentescibili ed i fermentati alcolici, anche se provenienti da altri Paesi comunitari, destinati agli stabilimenti di produzione od agli esercizi commerciali di cui al comma 4 od alle distillerie circolano con la scorta di documenti commerciali, da cui risultino il mittente, il destinatario, la qualita' e quantita' della merce, la sua gradazione alcolica, se trattasi di fermentati, nonche' la data di spedizione. In mancanza della predetta documentazione o se la stessa non contiene le suddette indicazioni, la merce e' scortata da una dichiarazione del mittente, riportante le indicazioni medesime. Per i liquidi fermentescibili destinati al consumo umano diretto o alla produzione di sostanze alimentari la scorta della predetta documentazione si rende dovuta anche quando siano movimentati, allo stato sfuso od in recipienti di capacita' superiore ai 10 litri, per destinazioni diverse da quelle di cui al primo periodo del presente comma. La documentazione di scorta e' allegata ai registri fiscali del destinatario o, in mancanza, e' custodita dallo stesso fino alla scadenza del quinto anno successivo a quello in cui e' stata effettuata la movimentazione. Il destinatario nazionale di merce comunitaria comunica all'UTF la ricezione delle partite entro i tre giorni successivi a quello dell'arrivo. 9. Si prescinde dall'additivazione di cui ai commi 6 e 7 quando i liquidi fermentescibili sono trasformati in fermentati che vengono sottoposti a distillazione nello stesso stabilimento di produzione, con l'osservanza delle prescrizioni impartite dall'Agenzia, ovvero quando i liquidi fermentescibili ed i fermentati alcolici sono trasferiti dallo stabilimento di produzione a quello di distillazione con la scorta del documento di accompagnamento semplificato (DAS) di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210, compilato conformente alle istruzioni impartite dall'Agenzia. L'emissione del DAS si rende dovuta anche per il trasferimento dei suddetti prodotti da impianti nazionali ad opifici di produzione di aceti. 10. I funzionari dell'Agenzia e gli appartenenti alla Guardia di finanza hanno facolta' di accedere in qualsiasi momento nei locali dove si detengono o si manipolano materie prime alcoligene. Essi hanno facolta' di prendere visione delle registrazioni e contabilita' inerenti all'esercizio dell'industria e del commercio dei generi sopraindicati, di eseguire riscontri e ricerche e gli interessati hanno l'obbligo di assisterli in tali operazioni. Gli ufficiali di polizia tributaria, agli effetti del presente articolo, possono avvalersi della facolta' prevista dall'articolo 33, primo comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4.
Note all'art. 23: - Il testo dell'art. 9 del decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210. e successive modifiche, e' il seguente: "Art. 9 (Documento di accompagnamento semplificato). - 1. La circolazione degli oli minerali, dell'alcole e delle bevande alcoliche ad accisa assolta, di cui all'articolo 12 del testo unico e dell'alcole denaturato con denaturante generale, fatto salvo quanto disposto al comma 2, avviene con scorta del "Documento di accompagnamento semplificato", d'ora in avanti indicato con la sigla "D.A.S. , di cui al Regolamento (CEE) n. 3649/92, della Commissione, del 17 dicembre 1992. Esso puo' consistere: a) in un documento amministrativo di accompagnamento, qualora sia conforme al modello allegato al citato regolamento (CEE) n. 3649/92; b) ovvero in un documento commerciale, redatto su un modello di tipo diverso dal precedente, a condizione che contenga le stesse informazioni, contraddistinte dal corrispondente numero di riquadro, previste per il documento amministrativo. 2. Per i trasferimenti ad altri Paesi comunitari di prodotti ad accisa assolta l'emissione del D.A.S. e' prescritta per qualsiasi quantitativo, a meno che non si tratti di prodotti acquistati e trasportati dai privati, nei limiti previsti dall'articolo 11 del testo unico. Non e' del pari prescritta, entro i suddetti limiti, la scorta del D.A.S. per i prodotti acquistati in altri Paesi membri da privati e da essi trasportati. Nelle movimentazioni fra operatori nazionali il D.A.S. sostituisce le bollette di legittimazione mod. C 39 e C 62, il documento di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, ed i certificati di provenienza mod. H-ter 7, H-ter 16 e H-ter 16-bis in tutti i casi in cui tali documenti sono previsti. Per gli altri casi di trasferimenti di prodotti ad accisa assolta, ivi compresi i prodotti di cui all'articolo 62, commi 1, 2 e 6, nonche' dei prodotti di cui all'articolo 21, comma 2, del testo unico e delle profumerie alcoliche, fatte salve le disposizioni in materia di tutela agricola, puo' essere utilizzato il D.A.S. in sostituzione della bolla di accompagnamento dei beni viaggianti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, quando tale documento sia previsto. Ai fini della circolazione, le merci contenenti alcole o prodotti di cui ai codici NC 2207 e 2208, esenti, denaturati o non denaturati, non sono considerate sottoposte al regime delle accise". - Il testo dell'art. 33 della legge 7 gennaio 1929, n. 4. recante norme generali sulla repressione delle violazioni delle leggi finanziarie, e' il seguente: "Art. 33. - Oltre a quanto e' stabilito dal Codice di procedura penale per gli ufficiali della polizia giudiziaria, e' data facolta' agli ufficiali della polizia tributaria di procedere a perquisizione domiciliare, qualora abbiano notizia o fondato sospetto di violazioni delle leggi finanziarie costituenti reato. Questa disposizione si applica esclusivamente alle violazioni di leggi concernenti i tributi doganali, la privativa dei sali e tabacchi, le imposte di fabbricazione sugli spiriti, zuccheri e polveri piriche e agli altri casi in cui sia espressamente stabilito dalle leggi speciali".