Art. 25. 
1. L'articolo 44 della legge n. 184 e' sostituito dal seguente: 
"Art. 44. - 1. I minori possono  essere  adottati  anche  quando  non
ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7: 
a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino  al  sesto
grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore
sia orfano di padre e di madre; 
b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia  figlio  anche  adottivo
dell'altro coniuge; 
c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate  dall'articolo
3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.  104,  e  sia  orfano  di
padre e di madre; 
soppressa 
d)  quando  vi  sia  la  constatata  impossibilita'  di   affidamento
preadottivo. 
2. L'adozione, nei casi indicati nel comma 1, e' consentita anche  in
presenza di figli legittimi. 
3. Nei casi di cui alle lettere a), c), e d) del comma  1  l'adozione
e' consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non e' coniugato. Se
l'adottante e' persona coniugata  e  non  separata,  l'adozione  puo'
essere tuttavia disposta solo a seguito  di  richiesta  da  parte  di
entrambi i coniugi. 
4. Nei casi  di  cui  alle  lettere  a)  e  d)  del  comma  1  l'eta'
dell'adottante deve superare di almeno diciotto anni quella di coloro
che egli intende adottare". 
 
          Nota all'art. 25:
              - Per il testo dell'art. 3, comma 1, della citata legge
          n. 104/1992, si veda in note all'art. 6.