Art. 26.
1. L'articolo 45 della legge n. 184 e' sostituito dal seguente:
"Art.  45.  -  1.  Nel  procedimento  di  adozione  nei casi previsti
dall'articolo   44   si   richiede   il   consenso  dell'adottante  e
dell'adottando che abbia compiuto il quattordicesimo anno di eta'.
2.   Se   l'adottando   ha  compiuto  gli  anni  dodici  deve  essere
personalmente sentito; se ha una eta' inferiore, deve essere sentito,
in considerazione della sua capacita' di discernimento.
3. In ogni caso, se l'adottando non ha compiuto gli anni quattordici,
l'adozione  deve  essere  disposta  dopo che sia stato sentito il suo
legale rappresentante.
4.   Quando   l'adozione  deve  essere  disposta  nel  caso  previsto
dall'articolo  44, comma 1, lettera c), deve essere sentito il legale
rappresentante  dell'adottando  in  luogo di questi, se lo stesso non
puo'  esserlo  o  non  puo' prestare il proprio consenso ai sensi del
presente articolo a causa delle sue condizioni di minorazione".