Art. 27.
1. L'articolo 47 della legge n. 184 e' sostituito dal seguente:
"Art.  47.  -  1.  L'adozione produce i suoi effetti dalla data della
sentenza  che la pronuncia. Finche' la sentenza non e' emanata, tanto
l'adottante quanto l'adottando possono revocare il loro consenso.
2.  Se uno dei coniugi muore dopo la prestazione del consenso e prima
della  emanazione  della  sentenza,  si  puo'  procedere,  su istanza
dell'altro   coniuge,   al   compimento   degli  atti  necessari  per
l'adozione.
3.  Se l'adozione e' ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento
della morte dell'adottante".