Art. 28.
1. L'articolo 49 della legge n. 184 e' sostituito dal seguente:
"Art.   49.   -  1.  L'adottante  deve  fare  l'inventario  dei  beni
dell'adottato  e trasmetterlo al giudice tutelare entro trenta giorni
dalla  data  della  comunicazione  della  sentenza  di  adozione.  Si
osservano,  in  quanto  applicabili,  le disposizioni contenute nella
sezione  III  del  capo  I  del  titolo  X del libro primo del codice
civile.
2.  L'adottante che omette di fare l'inventario nel termine stabilito
o  fa un inventario infedele puo' essere privato dell'amministrazione
dei  beni  dal giudice tutelare, salvo l'obbligo del risarcimento dei
danni".
 
          Nota all'art. 28:
              - Le  disposizioni contenute nella sezione III del capo
          I  (Della  tutela  dei minori) del titolo X (Della tutela e
          dell'emancipazione)  del libro primo (Delle persone e della
          famiglia)  del  codice  civile riguardano l'esercizio della
          tutela.