Articolo 53
          Incompatibilita', cumulo di impieghi e incarichi
(Art.58 del d.lgs n.29 del 1993, come modificato prima dall'art.2 del
decreto  legge n.358 del 1993, convertito dalla legge n.448 del 1993,
poi dall'art.1 del decreto legge n.361 del 1995,convertito con
modificazioni  dalla legge n.437 del 1995, e, infine, dall'art.26 del
  d.lgs n.80 del 1998 nonche' dall'art.16 del d.lgs n.387 del 1998)

   1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle
   incompatibilita'  dettata  dagli  articoli 60 e seguenti del testo
   unico  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 10
   gennaio  1957,  n.  3,  nonche',  per i rapporti di lavoro a tempo
   parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del
   Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dagli articoli 57 e
   seguenti  della  legge  23  dicembre  1996,  n.662.  Restano ferme
   altresi'  le  disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273,
   274,  508  nonche'  676  del  decreto  legislativo 16 aprile 1994,
   n.297. all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992.
   n.  498,  all'articolo 4, comma 7, della legge 30dicembre 1991, n.
   412,  ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della
   relativa disciplina.
   2.   Le   pubbliche   amministrazioni  non  possono  conferire  ai
   dipendenti  incarichi,  non  compresi  nei  compiti  e  doveri  di
   ufficio,  che  non  siano espressamente previsti o disciplinati da
   legge  o  altre  fonti  normative,  o  che non siano espressamente
   autorizzati.
   3.  Ai  fini  previsti  dal  comma 2, con appositi regolamenti, da
   emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
   1988,  n.  400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli
   vietati   ai  magistrati  ordinari,  amministrativi,  contabili  e
   militari,   nonche'  agli  avvocati  e  procuratori  dello  Stato,
   sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.
   4.  Nel  caso  in  cui  i  regolamenti di cui al comma 3 non siano
   emanati,  l'attribuzione  degli  incarichi  e' consentita nei soli
   casi   espressamente   previsti  dalla  legge  o  da  altre  fonti
   normative.
   5.   In   ogni   caso,   il   conferimento   operato  direttamente
   dall'amministrazione,  nonche'  l'autorizzazione  all'esercizio di
   incarichi  che  provengano  da amministrazione pubblica diversa da
   quella  di appartenenza, ovvero da societa' o persone fisiche, che
   svolgano  attivita'  d'impresa  o  commerciale,  sono disposti dai
   rispettivi   organi   competenti   secondo   criteri  oggettivi  e
   predeterminati,     che     tengano    conto    della    specifica
   professionalita',  tali da escludere casi di incompatibilita', sia
   di  diritto  che di fatto, nell'interesse del buon andamento della
   pubblica amministrazione.
   6.  I  commi  da  7  a  13  del  presente articolo si applicano ai
   dipendenti  delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
   comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei
   dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione
   lavorativa  non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo
   pieno,  dei  docenti  universitari  a tempo definito e delle altre
   categorie  di  dipendenti  pubblici  ai  quali  e'  consentito  da
   disposizioni     speciali     lo    svolgimento    di    attivita'
   libero-professionali.  Gli  incarichi  retribuiti, di cui ai commi
   seguenti,   sono  tutti  gli  incarichi,  anche  occasionali,  non
   compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali e' previsto,
   sotto  qualsiasi  forma,  un  compenso.  Sono  esclusi  i compensi
   derivanti:
   a)  dalla  collaborazione  a  giornali,  riviste,  enciclopedie  e
   simili;
   b)  dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore
   di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
   c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
   d)  da incarichi per i quali e' corrisposto solo il rimborso delle
   spese documentate;
   e)  da  incarichi  per  lo  svolgimento dei quali il dipendente e'
   posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
   f)   da  incarichi  conferiti  dalle  organizzazioni  sindacali  a
   dipendenti  presso  le  stesse  distaccati  o  in  aspettativa non
   retribuita.

   7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti
che   non   siano   stati   conferiti   o   previamente   autorizzati
dall'amministrazione  di  appartenenza. Con riferimento ai professori
universitari  a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei
disciplinano   i   criteri   e   le   procedure   per   il   rilascio
dell'autorizzazione  nei  casi previsti dal presente decreto. In caso
di  inosservanza  del  divieto,  salve le piu' gravi sanzioni e ferma
restando  la  responsabilita' disciplinare, il compenso dovuto per le
prestazioni   eventualmente   svolte  deve  essere  versato,  a  cura
dell'erogante  o,  in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata
del  bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per
essere  destinato ad incremento del fondo di produttivita' o di fondi
equivalenti.
   8.  Le  pubbliche  amministrazioni non possono conferire incarichi
retribuiti  a  dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la
previa   autorizzazione   dell'amministrazione  di  appartenenza  dei
dipendenti  stessi. Salve le piu' gravi sanzioni, il conferimento dei
predetti  incarichi,  senza  la previa autorizzazione, costituisce in
ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del
procedimento;  il  relativo provvedimento e' nullo di diritto. In tal
caso  l'importo  previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi
su   fondi  in  disponibilita'  dell'amministrazione  conferente,  e'
trasferito  all'amministrazione  di  appartenenza  del  dipendente ad
incremento del fondo di produttivita' o di fondi equivalenti.
   9.  Gli  enti  pubblici economici e i soggetti privati non possono
conferire  incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa
autorizzazione  dell'amministrazione  di  appartenenza dei dipendenti
stessi.   In   caso   di  inosservanza  si  applica  la  disposizione
dell'articolo  6,  comma  1,  del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e
successive  modificazioni  ed  integrazioni.  All'accertamento  delle
violazioni  e  all'irrogazione  delle  sanzioni provvede il Ministero
delle  finanze,  avvalendosi  della  Guardia  di  finanza, secondo le
disposizioni  della  legge  24  novembre  1981,  n. 689, e successive
modificazioni  ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle
entrate del Ministero delle finanze.
   10.  L'autorizzazione,  di  cui  ai  commi precedenti, deve essere
richiesta  all'amministrazione  di  appartenenza  del  dipendente dai
soggetti  pubblici  o  privati,  che  intendono conferire l'incarico;
puo',   altresi,   essere   richiesta   dal  dipendente  interessato.
L'amministrazione  di  appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta
di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta
stessa.   Per  il  personale  che  presta  comunque  servizio  presso
amministrazioni   pubbliche   diverse   da  quelle  di  appartenenza,
l'autorizzazione    e'    subordinata    all'intesa    tra   le   due
amministrazioni.  In  tal  caso  il  termine  per  provvedere  e' per
l'amministrazione  di  appartenenza  di  45  giorni  e  si' prescinde
dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta
servizio  non  si  pronunzia  entro  10  giorni dalla ricezione della
richiesta  di  intesa  da parte dell'amministrazione di appartenenza.
Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per
incarichi  da  conferirsi  da  amministrazioni  pubbliche, si intende
accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.
   11.  Entro  il  30  aprile  di ciascun anno, i soggetti pubblici o
privati  che erogano compensi a dipendenti pubblici per gli incarichi
di    cui   al   comma   6   sono   tenuti   a   dare   comunicazione
all'amministrazione   di   appartenenza  dei  dipendenti  stessi  dei
compensi erogati nell'anno precedente.
   12.  Entro  il  30  giugno  di  ciascun  anno,  le amministrazioni
pubbliche  che  conferiscono  o  autorizzano  incarichi retribuiti ai
propri  dipendenti  sono  tenute a comunicare, in via telematica o su
apposito  supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica
l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi
nell'anno  precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e
del  compenso  lordo previsto o presunto. L'elenco e' accompagnato da
una  relazione  nella  quale  sono  indicate le norme in applicazione
delle  quali  gli  incarichi  sono  stati conferiti o autorizzati, le
ragioni  del  conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta
dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e
la   rispondenza   dei   medesimi   ai  principi  di  buon  andamento
dell'amministrazione, nonche' le misure che si intendono adottare per
il  contenimento  della  spesa.  Nello stesso termine e con le stesse
modalita'  le  amministrazioni  che,  nell'anno precedente, non hanno
conferito  o  autorizzato  incarichi  ai  propri dipendenti, anche se
comandati   o  fuori  ruolo,  dichiarano  di  non  aver  conferito  o
autorizzato incarichi.
   13.  Entro lo stesso termine di cui al comma 12 le amministrazioni
di  appartenenza  sono  tenute  a  comunicare  al  Dipartimento della
funzione   pubblica,   in  via  telematica  o  su  apposito  supporto
magnetico,  per  ciascuno  dei  propri dipendenti e distintamente per
ogni  incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno
precedente,  da  esse  erogati  o  della cui erogazione abbiano avuto
comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.
   14.  Al  fine  della verifica dell'applicazione delle norme di cui
all'articolo  1,  commi  123  e 127, della legge 23 dicembre 1996, n.
662,  e  successive  modificazioni e integrazioni, le amministrazioni
pubbliche  sono  tenute  a  comunicare al Dipartimento della funzione
pubblica,  in  via  telematica  o  su supporto magnetico, entro il 30
giugno  di  ciascun  anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti
anche  per  incarichi  relativi  a  compiti  e doveri d'ufficio; sono
altresi'    tenute   a   comunicare   semestralmente   l'elenco   dei
collaboratori   esterni  e  dei  soggetti  cui  sono  stati  affidati
incarichi    di   consulenza,   con   l'indicazione   della   ragione
dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.
   15.  Le  amministrazioni  che  omettono  gli adempimenti di cui ai
commi  da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando
non  adempiono.  I  soggetti  di  cui  al  comma  9  che  omettono le
comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo
stesso comma 9.
   16.  Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre
di  ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti e formula
proposte  per  il contenimento della spesa per gli incarichi e per la
razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi.
 
             Note all'art. 53:
                 -   Il   decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          10 gennaio  1957, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n.  22,  supplemento  ordinario,  del 25 gennaio 1957, reca
          "Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  lo statuto
          degli impiegati civili dello Stato".
                 -  Si  trascrive il testo vigente dell'art. 6, comma
          2,  del  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri
          17 marzo 1989, n. 117 (Norme regolamentari sulla disciplina
          del rapporto di lavoro a tempo parziale):
                 "2.  Al  personale interessato e' consentito, previa
          motivata autorizzazione dell'amministrazione o dell'ente di
          appartenenza,  l'esercizio  di  altre prestazioni di lavoro
          che  non  arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e
          non  siano incompatibili con le attivita' di istituto della
          stessa amministrazione o ente".
                 -  La  legge  23 dicembre  1996,  n. 662, pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 303, supplemento ordinario, del
          28 dicembre  1996,  reca "Misure di razionalizzazione della
          finanza pubblica".
                 -  Si trascrive il testo vigente degli articoli 267,
          comma  1,  273,  274,  508,  676  del  decreto  legislativo
          16 aprile  1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle
          disposizioni  legislative vigenti in materia di istruzione,
          relative alle scuole di ogni ordine e grado):
                 "Art.  267  (Cumulo di impieghi). - 1. Il divieto di
          cumulo  di  impieghi di cui all'art. 508 del presente testo
          unico  non si applica al personale docente dei conservatori
          di  musica  e  delle accademie di belle arti, nei limiti di
          quanto previsto nell'art. 273".
                 "Art.  273  (Contratti  di  collaborazione).  - 1. I
          conservatori  di  musica,  per  lo svolgimento di attivita'
          didattiche  ed  artistiche  per  le quali non sia possibile
          provvedere   con  personale  di  ruolo,  possono  stipulare
          contratti  di collaborazione con il personale dipendente da
          enti  lirici o da altre istituzioni di produzione musicale,
          previa  autorizzazione  dei rispettivi competenti organi di
          amministrazione. Analogamente possono provvedere i predetti
          enti e istituzioni di produzione musicale nei confronti del
          personale   docente  dipendente  dai  conservatori,  previa
          autorizzazione del competente organo di amministrazione del
          conservatorio.
                 2.  Tali  contratti  di collaborazione, se stipulati
          dai   conservatori  di  musica,  vengono  disposti  secondo
          l'ordine  di  apposite  graduatorie  compilate in base alle
          norme relative al conferimento delle supplenze. I contratti
          medesimi  possono riferirsi esclusivamente all'insegnamento
          di   discipline   corrispondenti   all'attivita'  artistica
          esercitata.
                 3.   I  contratti  di  collaborazione  hanno  durata
          annuale  e  si  intendono tacitamente rinnovati nel caso in
          cui il posto non venga occupato da un docente di ruolo.
                 4.  I  titolari  dei  contratti  assumono gli stessi
          obblighi di servizio dei docenti.
                 5.   Il  compenso  per  le  attivita'  previste  nel
          contratto  di collaborazione ha carattere onnicomprensivo e
          deve  essere  pari  all'entita'  del  trattamento economico
          complessivo  che  compete ad un docente di ruolo alla prima
          classe   di  stipendio  con  esclusione  della  tredicesima
          mensilita',  delle  quote di aggiunta di famiglia e di ogni
          altra indennita' di cui le norme vigenti vietano il cumulo.
                 6.  Dopo  un  quinquennio  anche  non consecutivo di
          attivita'  contrattuale  il compenso viene calcolato con le
          modalita'  di  cui  al  precedente  comma  sulla base della
          seconda classe di stipendio del personale di ruolo.
                 7.  Gli  enti  possono  stipulare  con  il personale
          docente  dei  conservatori  di  musica e delle accademie di
          belle arti contratti annuali o biennali, rinnovabili per le
          attivita' di rispettiva competenza.
                 8.  Nello  stato  di  previsione del Ministero della
          pubblica  istruzione e' iscritto, in apposito capitolo, uno
          stanziamento   per   far   fronte  all'onere  derivante  ai
          conservatori    per    la    stipula   dei   contratti   di
          collaborazione.
                 9.  Il  Ministero della pubblica istruzione provvede
          ogni  anno  alla  ripartizione  di  tale stanziamento tra i
          conservatori in relazione alle esigenze accertate".
                 "Art.   274  (Contratti  di  collaborazione  per  il
          personale in servizio alla data del 13 luglio 1980). - 1. I
          docenti  dei  conservatori  di  musica  che,  alla data del
          13 luglio  1980,  abbiano esercitato, oltre l'insegnamento,
          attivita'  presso  enti  lirici o istituzioni di produzione
          musicale  e  che,  avvalendosi della facolta' di scelta del
          rapporto   di  dipendenza  organica  per  l'una  o  l'altra
          attivita', abbiano optato, entro il 31 ottobre 1993, per la
          dipendenza   dagli  enti  lirici  o  istituzioni  predette,
          perdendo  conseguentemente  la  qualita'  di  titolari  nei
          conservatori   di  musica,  hanno  la  precedenza  assoluta
          rispetto a qualsiasi altro aspirante, ai fini della stipula
          del  contratto  di  collaborazione con il conservatorio dal
          quale dipendevano all'atto dell'opzione.
                 2.  Il  contratto  di  cui  al  comma  1  ha  durata
          triennale e puo' essere rinnovato per periodi non superiori
          a  due anni e comunque non oltre il compimento del 60o anno
          di eta'.
                 3.  In  tali  casi i posti restano indisponibili per
          l'intera durata del contratto.
                 4.   Il  compenso  per  le  attivita'  previste  nel
          contratto   di   collaborazione   relativo   al   personale
          contemplato    nel    presente    articolo   ha   carattere
          onnicomprensivo  ed  e'  pari  all'entita'  del trattamento
          economico  complessivo  in  godimento  da parte dei singoli
          interessati   all'atto   dell'opzione   con  le  esclusioni
          indicate  nell'art.  273.  Dopo un quinquennio di attivita'
          contrattuale  il  compenso  e'  rivalutato  secondo  quanto
          previsto  al  comma  6  dell'art.  273, qualora il compenso
          stesso  risulti  inferiore  allo  stipendio  della  seconda
          classe.
                 5.  Per  le  situazioni di cumulo verificatesi prima
          del  13 luglio  1980, non si da' luogo alla riduzione dello
          stipendio  di cui all'art. 99 del regio decreto 30 dicembre
          1923,  n.  2960,  e  successive  modificazioni,  sino  alla
          scadenza del termine del 31 ottobre 1993.
                 6.   Nel  caso  in  cui  i  titolari  dei  contratti
          usufruiscano  anche di trattamento di pensione ordinaria, i
          compensi dovuti per i contratti sono ridotti di un quinto e
          comunque in misura non superiore all'importo della pensione
          in   godimento,  salvo  diversa  disciplina  derivante  dal
          riordinamento dei trattamenti pensionistici".
                 "Art.  508  (Incompatibilita).  -  1.  Al  personale
          docente  non  e'  consentito  impartire  lezioni private ad
          alunni del proprio istituto.
                 2. Il personale docente, ove assuma lezioni private,
          e' tenuto ad informare il direttore didattico o il preside,
          al quale deve altresi' comunicare il nome degli alunni e la
          loro provenienza.
                 3.  Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo
          richiedano,  il  direttore  didattico  o il preside possono
          vietare  l'assunzione  di  lezioni  private o interdirne la
          continuazione,   sentito  il  consiglio  di  circolo  o  di
          istituto.
                 4.  Avverso il provvedimento del direttore didattico
          o  del  preside  e'  ammesso  ricorso  al provveditore agli
          studi,  che decide in via definitiva, sentito il parere del
          consiglio scolastico provinciale.
                 5.  Nessun  alunno puo' essere giudicato dal docente
          dal  quale  abbia  ricevuto lezioni private; sono nulli gli
          scrutini  o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a
          tale divieto.
                 6.  Al  personale  ispettivo  e  direttivo  e' fatto
          divieto di impartire lezioni private.
                 7.  L'ufficio di docente, di direttore didattico, di
          preside,  di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di
          personale  prevista  dal  presente titolo non e' cumulabile
          con altro rapporto di impiego pubblico.
                 8.  Il  predetto  personale che assuma altro impiego
          pubblico    e'    tenuto    a   darne   immediata   notizia
          all'amministrazione.
                 9.   L'assunzione   del  nuovo  impiego  importa  la
          cessazione  di  diritto  dall'impiego  precedente, salva la
          concessione  del  trattamento  di  quiescenza eventualmente
          spettante ai sensi delle disposizioni in vigore.
                 10.  Il personale di cui al presente titolo non puo'
          esercitare    attivita'    commerciale,    industriale    e
          professionale,  ne' puo' assumere o mantenere impieghi alle
          dipendenze  di  privati  o  accettare  cariche  in societa'
          costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche
          in societa' od enti per i quali la nomina e' riservata allo
          Stato  e  sia  intervenuta  l'autorizzazione  del Ministero
          della pubblica istruzione.
                 11.  Il  divieto, di cui al comma 10, non si applica
          nei casi di societa' cooperative.
                 12.  Il  personale che contravvenga ai divieti posti
          nel  comma 10 viene diffidato dal direttore generale o capo
          del  servizio  centrale  competente ovvero dal provveditore
          agli studi a cessare dalla situazione di incompatibilita'.
                 13.   L'ottemperanza   alla   diffida  non  preclude
          l'azione disciplinare.
                 14.  Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che
          l'incompatibilita' sia cessata, viene disposta la decadenza
          con   provvedimento  del  direttore  generale  o  capo  del
          servizio   centrale   competente,   sentito   il  Consiglio
          nazionale  della  pubblica  istruzione,  per  il  personale
          appartenente  ai  ruoli  nazionali;  con  provvedimento del
          provveditore  agli  studi,  sentito il consiglio scolastico
          provinciale, per il personale docente della scuola materna,
          elementare  e media e, sentito il Consiglio nazionale della
          pubblica   istruzione,   per  il  personale  docente  degli
          istituti e scuole di istruzione secondaria superiore.
                 15.  Al  personale  docente  e'  consentito,  previa
          autorizzazione  del  direttore  didattico  o  del  preside,
          l'esercizio   di   libere  professioni  che  non  siano  di
          pregiudizio all'assolvimento di tutte le attivita' inerenti
          alla  funzione  docente e siano compatibili con l'orario di
          insegnamento e di servizio.
                 16.  Avverso il diniego di autorizzazione e' ammesso
          ricorso  al  provveditore  agli  studi,  che  decide in via
          definitiva".
                 "Art.   676   (Norma   di   abrogazione).  -  1.  Le
          disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella
          formulazione   da  esso  risultante;  quelle  non  inserite
          restano  ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od
          incompatibili   con   il   testo  unico  stesso,  che  sono
          abrogate".
                 - Si trascrive il testo vigente dell'art. 9, commi 1
          e  2,  della  legge  23 dicembre  1992,  n. 498 (Interventi
          urgenti in materia di finanza pubblica):
                 "1.  Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato del
          personale  amministrativo,  artistico  e tecnico degli enti
          lirici  e  delle  istituzioni  concertistiche assimilate e'
          incompatibile   con   qualsiasi   altro  lavoro  dipendente
          pubblico o privato.
                 2.  Coloro  che  vengono a trovarsi in situazione di
          incompatibilita'  possono optare entro trenta giorni per la
          trasformazione   del   rapporto   in   contratto   a  tempo
          determinato di durata biennale".
                 -  Si  trascrive il testo vigente dell'art. 4, comma
          7,  della  legge  30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in
          materia di finanza pubblica):
                 "7.   Con   il  Servizio  sanitario  nazionale  puo'
          intercorrere  un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto e'
          incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente,
          pubblico  o  privato,  e con altri rapporti anche di natura
          convenzionale  con  il  Servizio  sanitario  nazionale.  Il
          rapporto  di  lavoro con il Servizio sanitario nazionale e'
          altresi' incompatibile con l'esercizio di altre attivita' o
          con  la  titolarita' o con la compartecipazione delle quote
          di  imprese  che possono configurare conflitto di interessi
          con   lo   stesso.  L'accertamento  delle  incompatibilita'
          compete,   anche   su   iniziativa  di  chiunque  vi  abbia
          interesse,  all'amministratore  straordinario  della unita'
          sanitaria  locale  al quale compete altresi' l'adozione dei
          conseguenti     provvedimenti.     Le     situazioni     di
          incompatibilita' devono cessare entro un anno dalla data di
          entrata  in  vigore  della  presente legge. A decorrere dal
          1o gennaio 1993, al personale medico con rapporto di lavoro
          a  tempo  definito,  in  servizio  alla  data di entrata in
          vigore  della  presente legge, e' garantito il passaggio, a
          domanda,  anche  in  soprannumero,  al rapporto di lavoro a
          tempo  pieno.  In  corrispondenza  dei predetti passaggi si
          procede  alla  riduzione  delle  dotazioni organiche, sulla
          base   del   diverso   rapporto   orario,  con  progressivo
          riassorbimento delle posizioni soprannumerarie. L'esercizio
          dell'attivita'  libero-professionale  dei medici dipendenti
          del   Servizio   sanitario  nazionale  e'  compatibile  col
          rapporto   unico   d'impiego,   purche'   espletato   fuori
          dell'orario di lavoro all'interno delle strutture sanitarie
          o  all'esterno  delle  stesse,  con esclusione di strutture
          private  convenzionate con il Servizio sanitario nazionale.
          Le  disposizioni  del  presente comma si applicano anche al
          personale  di  cui  all'art. 102 del decreto del Presidente
          della   Repubblica   11 luglio  1980,  n.  382.  Per  detto
          personale     all'accertamento    delle    incompatibilita'
          provvedono   le  autorita'  accademiche  competenti.  Resta
          valido  quanto  stabilito  dagli  articoli  78,  116 e 117,
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 novembre 1990,
          n.  384. In sede di definizione degli accordi convenzionali
          di  cui  all'art.  48,  legge  23 dicembre 1978, n. 833, e'
          definito il campo di applicazione del principio di unicita'
          del  rapporto  di  lavoro  a  valere  tra i diversi accordi
          convenzionali".
                 -  Per il testo vigente dell'art. 17, comma 2, della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, vedi nelle note all'art. 6.
                 -  Si  trascrive il testo vigente dell'art. 6, comma
          1,  del  decreto legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti
          per  il  riequilibrio  della finanza pubblica), convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  28 maggio  1997,  n. 140
          (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
          28 marzo  1997,  n.  79,  recante  misure  urgenti  per  il
          riequilibrio della finanza pubblica):
                 "1.  Nei  confronti  dei soggetti pubblici e privati
          che non abbiano ottemperato alla disposizione dell'art. 58,
          comma  6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
          successive  modificazioni,  o  che comunque si avvalgano di
          prestazioni  di  lavoro  autonomo  o  subordinato  rese dai
          dipendenti  pubblici  in  violazione dell'art. 1, commi 56,
          58,  60  e 61, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ovvero
          senza  autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza,
          oltre  alle sanzioni per le eventuali violazioni tributarie
          o  contributive, si applica una sanzione pecuniaria pari al
          doppio degli emolumenti corrisposti sotto qualsiasi forma a
          dipendenti pubblici".
                 -  La  legge  24 novembre  1981,  n. 689, pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 329, supplemento ordinario, del
          30 novembre 1981, reca "Modifiche al sistema penale".
                 -  Si  trascrive il testo vigente dell'art. 1, commi
          123  e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di
          razionalizzazione della finanza pubblica):
                 "123. Gli emolumenti, compensi, indennita' percepiti
          dai  dipendenti  delle  amministrazioni  pubbliche  di  cui
          all'art.  1,  comma  2,  del decreto legislativo 3 febbraio
          1993,  n.  29,  per  l'espletamento  di  incarichi affidati
          dall'amministrazione     di    appartenenza,    da    altre
          amministrazioni  ovvero  da  societa' o imprese controllate
          direttamente  o  indirettamente dallo Stato o da altro ente
          pubblico  o  comunque  autorizzati  dall'amministrazione di
          appartenenza  sono  versati,  per  il  50  per  cento degli
          importi  lordi  superiori  a 200 milioni di lire annue, nel
          conto  dell'entrata  del  bilancio  dell'amministrazione di
          appartenenza  del  dipendente.  Il versamento e' effettuato
          dai  soggetti che hanno conferito l'incarico all'atto della
          liquidazione,  previa  dichiarazione  del  dipendente circa
          l'avvenuto superamento del limite sopra indicato".
                 "127.  Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono
          di  collaboratori  esterni  o  che  affidano  incarichi  di
          consulenza  per  i quali e' previsto un compenso pubblicano
          elenchi  nei  quali sono indicati i soggetti percettori, la
          ragione  dell'incarico  e  l'ammontare erogato. Copia degli
          elenchi  e'  trasmessa  semestralmente  alla Presidenza del
          Consiglio   dei  ministri  -  Dipartimento  della  funzione
          pubblica".