Articolo 57 
                          Pari opportunita' 
(Art.61 del d.lgs n.29 del  1993,  come  sostituito  dall'art.29  del
d.lgs n.546 del 1993, successivamente modificato prima dall'art.43, 
comma 8 del d.lgs n.80 del 1998 e poi dall'art.l7 del d.lgs n.387 del
                                1998) 
 
  1.  Le  pubbliche  amministrazioni,  al  fine  di  garantire   pari
opportunita' tra uomini  e  donne  per  l'accesso  al  lavoro  ed  il
trattamento sul lavoro: 
  a) riservano alle donne, salva motivata impossibilita', almeno un 
   terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo
restando il principio di cui all'articolo 35, comma 3, lettera e); 
b) adottano propri atti regolamentari per assicurare pari 
   opportunita' fra uomini e donne  sul  lavoro,  conformemente  alle
   direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri  -
   Dipartimento della funzione pubblica; 
  c) garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi 
   di  formazione  e  di  aggiornamento  professionale  in   rapporto
   proporzionale alla loro presenza nelle amministrazioni interessate
   ai  corsi  medesimi,  adottando  modalita'  organizzative  atte  a
   favorirne la partecipazione, consentendo la conciliazione fra vita
   professionale e vita familiare; 
  d) possono finanziare programmi di azioni positive e l'attivita' 
   dei  Comitati  pari   opportunita'   nell'ambito   delle   proprie
   disponibilita' di bilancio. 
 
  2. Le  pubbliche  amministrazioni,  secondo  le  modalita'  di  cui
all'articolo 9, adottano tutte le misure  per  attuare  le  direttive
della Unione europea in materia di pari opportunita', sulla  base  di
quanto  disposto  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica.