Art. 29. Situazione di solvibilita' corretta negativa 1. Quando il calcolo della situazione di solvibilita' corretta evidenzia un risultato negativo, l'ISVAP invita l'impresa di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), a presentare, entro quarantacinque giorni, un piano di intervento che identifichi le cause della deficienza e le iniziative che intende adottare per ripristinare la situazione di solvibilita' corretta e per garantire la solvibilita' futura. A tal fine l'impresa tiene conto di eventuali piani di risanamento o di finanziamento a breve termine presentati da imprese di assicurazione controllate o partecipate ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, e dell'articolo 51 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174. 2. Il piano di intervento e' soggetto all'approvazione dell'ISVAP, che assegna un termine per l'esecuzione. L'ISVAP puo' indicare le misure integrative o correttive del piano atte a ripristinare la situazione di solvibilita' corretta. 3. Se l'ISVAP valuta gravemente deficitaria la situazione di solvibilita' corretta, richiede all'impresa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), immediati interventi atti a eliminare o ridurre la deficienza della situazione di solvibilita' corretta. 4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 51, comma 5, e 52 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, ed agli articoli 62, comma 5, e 63 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175. 5. Nei casi in cui l'impresa non si conformi alle disposizioni di cui ai precedenti commi, puo' essere adottato il provvedimento di cui all'articolo 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576.
Note all'art. 29: - Per quanto riguarda i decreti legislativi numeri 174 e 175 del 17 marzo 1995, vedi le note alle premesse. L'art. 62 del succitato decreto legislativo n. 175 del 1995, cosi' recita: "Art. 62 (Violazione delle norme sul margine di solvibilita' e sulla quota di garanzia). - 1. Qualora l'impresa non disponga del margine di solvibilita' nella misura necessaria ai sensi dell'art. 35, l'ISVAP invita l'impresa a presentare, entro un termine congruo, un piano di risanamento. 2. Se il margine di solvibilita' si riduce al di sotto della quota di garanzia di cui all'art. 39 o se detta quota non e' piu' costituita conformemente alle disposizioni contenute nello stesso articolo, l'ISVAP invita l'impresa a presentare, entro un termine congruo, un piano di finanziamento a breve termine, nel quale debbono essere indicate le misure che l'impresa si propone di adottare per ristabilire la propria situazione finanziaria. 3. (Comma abrogato dall'art. 5 del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373). 4. Qualora il piano di risanamento o il piano di finanziamento concernano una societa' cooperativa e prevedano un aumento di capitale sociale mediante un aumento del valore nominale delle partecipazioni, con l'obbligo dei soci di coprire tale aumento, ovvero mediante l'emissione di nuove azioni con diritto di opzione per i soci, il limite individuale di sottoscrizione di cui all'art. 13 e' elevato fino al doppio. In tal caso, ai fini dell'omologazione della delibera assembleare di aumento di capitale, la societa' cooperativa e' tenuta ad esibire il decreto ministeriale di approvazione del piano di risanamento o del piano di finanziamento. 5. Nel caso previsto dal comma 1 l'ISVAP, puo' vietare all'impresa con proprio provvedimento di compiere atti di disposizione sui propri beni localizzati nel territorio della Repubblica. Analogo provvedimento puo' essere adottato nel caso previsto dal comma 2. In entrambi i predetti casi del provvedimento viene data comunicazione alle autorita' di controllo degli altri Stati membri in cui l'impresa opera o possiede beni, alle quali puo' essere richiesto di adottare analoga misura per i beni dell'impresa localizzati nei rispettivi territori. Nella richiesta vanno precisati gli attivi che debbono costituire oggetto del provvedimento. 6. Il provvedimento di cui al comma 5 deve essere comunicato all'impresa interessata. 7. Per le imprese di cui all'art. 22 che non dispongono del margine di solvibilita' nella misura prescritta per ciascuna delle due gestioni, l'ISVAP in relazione ai piani di cui al presente articolo o all'articolo del decreto legislativo vita puo' autorizzare, il trasferimento di elementi espliciti eccedenti il margine di solvibilita' da una gestione all'altra". - L'art. 51 del succitato decreto legislativo n. 174 del 1995, cosi' recita: "Art. 51 (Violazione delle norme sul margine di solvibilita' e sulla quota di garanzia). - 1. Qualora l'impresa non disponga del margine di solvibilita' nella misura necessaria ai sensi dell'art. 35, l'ISVAP invita l'impresa a presentare, entro un termine congruo, un piano di finanziamento a breve termine, nel quale debbono essere indicate le misure che l'impresa si propone di adottare per ristabilire la propria situazione finanziaria. 3. (Comma abrogato dall'art. 5 del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373). 4. Qualora il piano di risanamento o il piano di finanziamento concernano una societa' cooperativa e prevedano un aumento di capitale sociale mediante un aumento del valore nominale delle partecipazioni, con l'obbligo dei soci di coprire tale aumento, ovvero mediante l'emissione di nuove azioni con diritto di opzione per i soci, il limite individuale di sottoscrizione di cui all'art. 11 e' elevato fino al doppio. In tal caso, ai fini dell'omologazione della delibera assembleare di aumento di capitale, la societa' cooperativa e' tenuta ad esibire il decreto ministeriale di approvazione del piano di risanamento o del piano di finanziamento. 5. Nel caso previsto dal comma 1 l'ISVAP puo' vietare, con proprio provvedimento, all'impresa di compiere atti di disposizione sui propri beni localizzati nel territorio della Repubblica. Analogo provvedimento puo' essere adottato nel caso previsto dal comma 2. In entrambi i predetti casi del provvedimento viene data comunicazione alle autorita' di controllo degli altri Stati membri in cui l'impresa opera o possiede beni, alle quali puo' essere richiesto di adottare analoga misura per i beni dell'impresa localizzati nei rispettivi territori. Nella richiesta vanno precisati gli attivi che debbono costituire oggetto del provvedimento. 6. Il provvedimento di cui al comma 5 deve essere comunicato all'impresa interessata. 7. Per le imprese di cui all'art. 21 che non dispongono del margine di solvibilita' nella misura prescritta per ciascuna delle due gestioni, l'ISVAP, in relazione ai piani di cui al presente articolo o all'art. 62 del decreto legislativo danni, puo' autorizzare il trasferimento di elementi espliciti eccedenti il margine di solvibilita' da una gestione all'altra". - L'art. 52 del succitato decreto legislativo n. 174 del 1995, cosi' recita: "Art. 52 (Vigilanza sull'esecuzione del piano di risanamento e del piano di finanziamento). - 1. L'ISVAP puo' disporre che alle riunioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale e all'assemblea delle societa' alle quali sia stato richiesto di presentare un piano di risanamento o un piano di finanziamento a breve termine, ai sensi dell'art. 51 del presente decreto, assista un proprio rappresentante per l'esecuzione del piano stesso. 2. (Comma abrogato dall'art. 5 del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373). 3. (Comma abrogato dall'art. 5 del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373). - L'art. 63 del succitato decreto legislativo n. 175 del 1995, cosi' recita: "Art. 63 (Vigilanza sull'esecuzione del piano di risanamento e del piano di finanziamento). - 1. L'ISVAP puo' disporre che alle riunioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale e all'assemblea delle societa' alle quali sia stato richiesto di presentare un piano di risanamento o un piano di finanziamento a breve termine, ai sensi dell'art. 62 del presente decreto, assista un proprio rappresentante per l'esecuzione del piano stesso. 2. (Comma abrogato dall'art. 5 del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373). 3. (Comma abrogato dall'art. 5 del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373)". - Per quanto riguarda la legge 12 agosto 1982, n. 576, vedi le note alle premesse. L'art. 7 della succitata legge, cosi' recita: "Art. 7 (Amministrazione straordinaria). - 1. Nei casi di gravi irregolarita' nell'amministrazione, di gravi violazioni delle norme legali, regolamentari o statutarie, oppure di grave e persistente inosservanza delle disposizioni impartite dalle autorita' preposte alla vigilanza, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anche tenuto conto della situazione patrimoniale dell'impresa, su proposta dell'ISVAP, con proprio decreto e sentita la commissione consultiva di cui agli articoli 76 e seguenti del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, puo' disporre lo scioglimento degli organi amministrativi e sindacali ordinari degli enti e delle imprese di cui all'art. 4, primo comma. 2. Lo scioglimento deve, in ogni caso, essere preceduto dalla contestazione da parte del Ministro, ove non vi abbia gia' provveduto l'ISVAP, degli addebiti ai legali rappresentanti dell'ente o dell'impresa e puo' essere disposto solo decorso inutilmente il termine contestualmente assegnato per far cessare i fatti addebitati e rimuoveme gli effetti. 3. L'ISVAP nomina uno o piu' commissari straordinari per l'amministrazione dell'ente o dell'impresa e un comitato di sorveglianza composto da un presidente e da due a quattro membri. 4. Col provvedimento di nomina, o successivamente, viene determinato il compenso per i commissari, i membri del comitato di sorveglianza ed il suo presidente. Il compenso e' a carico dell'ente o dell'impresa. 5. Gli organi amministrativi disciolti devono redigere l'inventano ed il rendiconto dalla data di chiusura dell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato; l'inventano e il rendiconto, corredati da una relazione del collegio sindacale disciolto e certificati dell'ISVAP, devono essere presentati al commissario entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 1. 6. Il comitato di sorveglianza sostituisce in tutte le sue funzioni il disciolto collegio sindacale; delibera a maggioranza e in caso di parita' di voti prevale quello del presidente. 7. Sono attribuiti al commissario straordinario tutti i poteri dei disciolti organi amministrativi. Quando i commissari siano piu' d'uno, deliberano a maggioranza; se sono due, deliberano all'unanimita'; la rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio dell'ente o dell'impresa spetta a due di essi, con firma congiunta. 8. Durante la gestione straordinaria sono sospese le funzioni proprie dell'assemblea dei soci. 9. Il commissario, ove lo ritenga necessario e previa autorizzazione dell'ISVAP, puo' convocare l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci. 10. Il commissario: a) propone, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell'ISVAP, l'azione di responsabilita' contro i membri dell'organo amministrativo e sindacale dell'ente o dell'impresa; b) riferisce trimestralmente all'ISVAP sull'andamento della gestione, sulla situazione e sulle esigenze dell'ente o dell'impresa e comunica immediatamente all'ISVAP il verificarsi delle condizioni che impediscono l'utile prosecuzione della gestione; ogni relazione del commissario deve essere accompagnata da motivato parere del comitato di sorveglianza; c) trasmette immediatamente all'ISVAP, unitamente ad una propria dettagliata valutazione ed al parere del comitato di sorveglianza, ogni proposta ricevuta in ordine al risanamento o al riassetto aziendale; d) promuove, non appena si siano verificati i presupposti e previa autorizzazione dell'ISVAP, la ricostituzione degli organi amministrativi e sindacali ordinari. 11. La gestione straordinaria ha la durata massima di un anno; su motivata richiesta del commissario e con il parere del comitato di sorveglianza, possono essere concesse proroghe dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base di una relazione motivata dell'ISVAP e sentita la commissione consultiva di cui all'art. 76 e seguenti del citato testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 1959 per un periodo complessivo non superiore a dodici mesi. 12. La chiusura dell'esercizio in corso alla data di inizio della gestione straordinaria e' protratta, a tutti gli effetti di legge, fino al termine della gestione stessa. 13. I decreti ministeriali di inizio e di cessazione della gestione straordinaria devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Il decreto di cessazione e' adottato sulla base di motivate proposte dell'ISVAP e previa verifica della ricostituzione degli organi societari. 14. Al termine della gestione straordinaria: a) il commissario redige il bilancio ed il conto dei profitti e delle perdite e li presenta, unitamente alla relazione del comitato di sorveglianza, entro sei mesi all'ISVAP per l'approvazione; b) il commissario ed il comitato di sorveglianza redigono separati rapporti sull'attivita' svolta e li rimettono all'ISVAP; c) il commissario redige l'inventario ed il rendiconto dalla data di inizio della gestione; l'inventario e il rendiconto, corredati da una relazione del comitato di sorveglianza, devono essere presentati agli organi amministrativi ordinari entro tre mesi dalla chiusura della gestione. 15. Le contestazioni sul rendiconto del commissario debbono, a pena di decadenza, essere comunicate all'ISVAP entro sessanta giorni dalla sua presentazione. L'azione di responsabilita' contro il commissario deve essere promossa entro il termine di prescrizione di due anni dalla data della pubblicazione del decreto di cessazione della gestione straordinaria. 16. Le azioni di responsabilita' promosse dal commissario debbono essere proseguite dagli organi amministrativi ordinari, i quali sono tenuti a presentare all'ISVAP, entro il 31 dicembre di ogni anno, un rapporto sullo stato dei relativi procedimenti".