Art. 29.
            Situazione di solvibilita' corretta negativa

  1.  Quando  il  calcolo  della  situazione di solvibilita' corretta
  evidenzia  un  risultato  negativo,  l'ISVAP  invita  l'impresa  di
  assicurazione  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  lettera  a), a
  presentare, entro quarantacinque giorni, un piano di intervento che
  identifichi  le  cause della deficienza e le iniziative che intende
  adottare  per ripristinare la situazione di solvibilita' corretta e
  per  garantire  la  solvibilita' futura. A tal fine l'impresa tiene
  conto  di eventuali piani di risanamento o di finanziamento a breve
  termine  presentati  da  imprese  di  assicurazione  controllate  o
  partecipate  ai  sensi  dell'articolo 62 del decreto legislativo 17
  marzo  1995,  n. 175, e dell'articolo 51 del decreto legislativo 17
  marzo 1995, n. 174.
  2.  Il piano di intervento e' soggetto all'approvazione dell'ISVAP,
  che  assegna  un termine per l'esecuzione. L'ISVAP puo' indicare le
  misure  integrative  o  correttive del piano atte a ripristinare la
  situazione di solvibilita' corretta.
  3.  Se  l'ISVAP  valuta  gravemente  deficitaria  la  situazione di
  solvibilita'  corretta, richiede all'impresa di cui all'articolo 2,
  comma  1,  lettera  a),  immediati  interventi  atti  a eliminare o
  ridurre la deficienza della situazione di solvibilita' corretta.
  4.  Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, si applicano le disposizioni
  di  cui  agli articoli 51, comma 5, e 52 del decreto legislativo 17
  marzo  1995, n. 174, ed agli articoli 62, comma 5, e 63 del decreto
  legislativo 17 marzo 1995, n. 175.
  5.  Nei  casi in cui l'impresa non si conformi alle disposizioni di
  cui  ai  precedenti commi, puo' essere adottato il provvedimento di
  cui all'articolo 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576.
 
          Note all'art. 29:
          - Per  quanto  riguarda  i decreti legislativi numeri 174 e
          175  del  17 marzo 1995, vedi le note alle premesse. L'art.
          62 del succitato decreto legislativo n. 175 del 1995, cosi'
          recita:
          "Art.   62   (Violazione   delle   norme   sul  margine  di
          solvibilita'  e  sulla  quota  di  garanzia).  - 1. Qualora
          l'impresa  non  disponga  del margine di solvibilita' nella
          misura  necessaria  ai  sensi  dell'art. 35, l'ISVAP invita
          l'impresa  a presentare, entro un termine congruo, un piano
          di risanamento.
          2.  Se  il  margine  di  solvibilita' si riduce al di sotto
          della quota di garanzia di cui all'art. 39 o se detta quota
          non  e'  piu'  costituita  conformemente  alle disposizioni
          contenute nello stesso articolo, l'ISVAP invita l'impresa a
          presentare,   entro   un   termine  congruo,  un  piano  di
          finanziamento  a  breve  termine,  nel quale debbono essere
          indicate le misure che l'impresa si propone di adottare per
          ristabilire la propria situazione finanziaria.
          3.  (Comma  abrogato  dall'art.  5  del decreto legislativo
          13 ottobre 1998, n. 373).
          4.   Qualora   il  piano  di  risanamento  o  il  piano  di
          finanziamento   concernano   una   societa'  cooperativa  e
          prevedano  un  aumento  di  capitale  sociale  mediante  un
          aumento  del  valore  nominale  delle  partecipazioni,  con
          l'obbligo dei soci di coprire tale aumento, ovvero mediante
          l'emissione  di  nuove  azioni con diritto di opzione per i
          soci,  il  limite  individuale  di  sottoscrizione  di  cui
          all'art. 13 e' elevato fino al doppio. In tal caso, ai fini
          dell'omologazione  della delibera assembleare di aumento di
          capitale,  la  societa' cooperativa e' tenuta ad esibire il
          decreto   ministeriale   di   approvazione   del  piano  di
          risanamento o del piano di finanziamento.
          5.  Nel  caso  previsto  dal  comma 1 l'ISVAP, puo' vietare
          all'impresa  con  proprio provvedimento di compiere atti di
          disposizione  sui  propri  beni  localizzati nel territorio
          della   Repubblica.   Analogo   provvedimento  puo'  essere
          adottato  nel  caso  previsto  dal  comma  2. In entrambi i
          predetti  casi  del  provvedimento viene data comunicazione
          alle autorita' di controllo degli altri Stati membri in cui
          l'impresa  opera  o  possiede  beni, alle quali puo' essere
          richiesto   di   adottare   analoga   misura   per  i  beni
          dell'impresa  localizzati  nei  rispettivi territori. Nella
          richiesta vanno precisati gli attivi che debbono costituire
          oggetto del provvedimento.
          6.   Il  provvedimento  di  cui  al  comma  5  deve  essere
          comunicato all'impresa interessata.
          7. Per le imprese di cui all'art. 22 che non dispongono del
          margine   di   solvibilita'  nella  misura  prescritta  per
          ciascuna  delle due gestioni, l'ISVAP in relazione ai piani
          di  cui  al  presente  articolo  o all'articolo del decreto
          legislativo  vita  puo'  autorizzare,  il  trasferimento di
          elementi  espliciti eccedenti il margine di solvibilita' da
          una gestione all'altra".
          - L'art.  51  del  succitato decreto legislativo n. 174 del
          1995, cosi' recita:
          "Art.   51   (Violazione   delle   norme   sul  margine  di
          solvibilita'  e  sulla  quota  di  garanzia).  - 1. Qualora
          l'impresa  non  disponga  del margine di solvibilita' nella
          misura  necessaria  ai  sensi  dell'art. 35, l'ISVAP invita
          l'impresa  a presentare, entro un termine congruo, un piano
          di  finanziamento a breve termine, nel quale debbono essere
          indicate le misure che l'impresa si propone di adottare per
          ristabilire la propria situazione finanziaria.
          3.  (Comma  abrogato  dall'art.  5  del decreto legislativo
          13 ottobre 1998, n. 373).
          4.   Qualora   il  piano  di  risanamento  o  il  piano  di
          finanziamento   concernano   una   societa'  cooperativa  e
          prevedano  un  aumento  di  capitale  sociale  mediante  un
          aumento  del  valore  nominale  delle  partecipazioni,  con
          l'obbligo dei soci di coprire tale aumento, ovvero mediante
          l'emissione  di  nuove  azioni con diritto di opzione per i
          soci,  il  limite  individuale  di  sottoscrizione  di  cui
          all'art. 11 e' elevato fino al doppio. In tal caso, ai fini
          dell'omologazione  della delibera assembleare di aumento di
          capitale,  la  societa' cooperativa e' tenuta ad esibire il
          decreto   ministeriale   di   approvazione   del  piano  di
          risanamento o del piano di finanziamento.
          5.  Nel caso previsto dal comma 1 l'ISVAP puo' vietare, con
          proprio  provvedimento,  all'impresa  di  compiere  atti di
          disposizione  sui  propri  beni  localizzati nel territorio
          della   Repubblica.   Analogo   provvedimento  puo'  essere
          adottato  nel  caso  previsto  dal  comma  2. In entrambi i
          predetti  casi  del  provvedimento viene data comunicazione
          alle autorita' di controllo degli altri Stati membri in cui
          l'impresa  opera  o  possiede  beni, alle quali puo' essere
          richiesto   di   adottare   analoga   misura   per  i  beni
          dell'impresa  localizzati  nei  rispettivi territori. Nella
          richiesta vanno precisati gli attivi che debbono costituire
          oggetto del provvedimento.
          6.   Il  provvedimento  di  cui  al  comma  5  deve  essere
          comunicato all'impresa interessata.
          7. Per le imprese di cui all'art. 21 che non dispongono del
          margine   di   solvibilita'  nella  misura  prescritta  per
          ciascuna delle due gestioni, l'ISVAP, in relazione ai piani
          di  cui  al  presente  articolo  o  all'art. 62 del decreto
          legislativo  danni,  puo'  autorizzare  il trasferimento di
          elementi  espliciti eccedenti il margine di solvibilita' da
          una gestione all'altra".
          - L'art.  52  del  succitato decreto legislativo n. 174 del
          1995, cosi' recita:
          "Art.   52   (Vigilanza   sull'esecuzione   del   piano  di
          risanamento  e  del  piano  di finanziamento). - 1. L'ISVAP
          puo'   disporre   che   alle   riunioni  del  consiglio  di
          amministrazione  e  del  collegio sindacale e all'assemblea
          delle societa' alle quali sia stato richiesto di presentare
          un piano di risanamento o un piano di finanziamento a breve
          termine,  ai  sensi  dell'art.  51  del  presente  decreto,
          assista  un  proprio  rappresentante  per  l'esecuzione del
          piano stesso.
          2.  (Comma  abrogato  dall'art.  5  del decreto legislativo
          13 ottobre 1998, n. 373).
          3.  (Comma  abrogato  dall'art.  5  del decreto legislativo
          13 ottobre 1998, n. 373).
          - L'art.  63  del  succitato decreto legislativo n. 175 del
          1995, cosi' recita:
          "Art.   63   (Vigilanza   sull'esecuzione   del   piano  di
          risanamento  e  del  piano  di finanziamento). - 1. L'ISVAP
          puo'   disporre   che   alle   riunioni  del  consiglio  di
          amministrazione  e  del  collegio sindacale e all'assemblea
          delle societa' alle quali sia stato richiesto di presentare
          un piano di risanamento o un piano di finanziamento a breve
          termine,  ai  sensi  dell'art.  62  del  presente  decreto,
          assista  un  proprio  rappresentante  per  l'esecuzione del
          piano stesso.
          2.  (Comma  abrogato  dall'art.  5  del decreto legislativo
          13 ottobre 1998, n. 373).
          3.  (Comma  abrogato  dall'art.  5  del decreto legislativo
          13 ottobre 1998, n. 373)".
          - Per quanto riguarda la legge 12 agosto 1982, n. 576, vedi
          le  note  alle  premesse.  L'art.  7 della succitata legge,
          cosi' recita:
          "Art.  7  (Amministrazione straordinaria). - 1. Nei casi di
          gravi    irregolarita'   nell'amministrazione,   di   gravi
          violazioni  delle norme legali, regolamentari o statutarie,
          oppure   di   grave   e   persistente   inosservanza  delle
          disposizioni   impartite   dalle  autorita'  preposte  alla
          vigilanza,  il  Ministro  dell'industria,  del  commercio e
          dell'artigianato,   anche  tenuto  conto  della  situazione
          patrimoniale  dell'impresa,  su  proposta  dell'ISVAP,  con
          proprio  decreto e sentita la commissione consultiva di cui
          agli  articoli  76  e  seguenti del testo unico delle leggi
          sull'esercizio  delle  assicurazioni private, approvato con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959,
          n.  449,  e  successive  modificazioni,  puo'  disporre  lo
          scioglimento   degli   organi  amministrativi  e  sindacali
          ordinari  degli  enti  e  delle  imprese di cui all'art. 4,
          primo comma.
          2.  Lo  scioglimento  deve,  in ogni caso, essere preceduto
          dalla contestazione da parte del Ministro, ove non vi abbia
          gia'   provveduto   l'ISVAP,   degli   addebiti  ai  legali
          rappresentanti  dell'ente  o  dell'impresa  e  puo'  essere
          disposto    solo    decorso    inutilmente    il    termine
          contestualmente   assegnato   per   far   cessare  i  fatti
          addebitati e rimuoveme gli effetti.
          3.  L'ISVAP  nomina  uno o piu' commissari straordinari per
          l'amministrazione dell'ente o dell'impresa e un comitato di
          sorveglianza  composto  da un presidente e da due a quattro
          membri.
          4.  Col  provvedimento  di nomina, o successivamente, viene
          determinato  il  compenso  per  i  commissari, i membri del
          comitato  di sorveglianza ed il suo presidente. Il compenso
          e' a carico dell'ente o dell'impresa.
          5.  Gli  organi  amministrativi  disciolti  devono redigere
          l'inventano   ed  il  rendiconto  dalla  data  di  chiusura
          dell'esercizio   cui   si   riferisce   l'ultimo   bilancio
          approvato;  l'inventano  e  il rendiconto, corredati da una
          relazione  del  collegio  sindacale disciolto e certificati
          dell'ISVAP,  devono  essere presentati al commissario entro
          tre  mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al
          comma 1.
          6.  Il comitato di sorveglianza sostituisce in tutte le sue
          funzioni   il   disciolto   collegio   sindacale;  delibera
          a maggioranza  e  in caso di parita' di voti prevale quello
          del presidente.
          7.  Sono  attribuiti  al  commissario straordinario tutti i
          poteri   dei  disciolti  organi  amministrativi.  Quando  i
          commissari  siano  piu' d'uno, deliberano a maggioranza; se
          sono  due,  deliberano all'unanimita'; la rappresentanza di
          fronte  ai  terzi  ed  in giudizio dell'ente o dell'impresa
          spetta a due di essi, con firma congiunta.
          8.  Durante  la  gestione  straordinaria  sono  sospese  le
          funzioni proprie dell'assemblea dei soci.
          9.  Il  commissario,  ove  lo  ritenga  necessario e previa
          autorizzazione   dell'ISVAP,   puo'  convocare  l'assemblea
          ordinaria e straordinaria dei soci.
          10. Il commissario:
          a) propone,  sentito  il  comitato di sorveglianza e previa
          autorizzazione   dell'ISVAP,  l'azione  di  responsabilita'
          contro  i  membri  dell'organo  amministrativo  e sindacale
          dell'ente o dell'impresa;
          b) riferisce trimestralmente all'ISVAP sull'andamento della
          gestione,  sulla  situazione  e  sulle esigenze dell'ente o
          dell'impresa   e   comunica   immediatamente  all'ISVAP  il
          verificarsi   delle   condizioni  che  impediscono  l'utile
          prosecuzione della gestione; ogni relazione del commissario
          deve essere accompagnata da motivato parere del comitato di
          sorveglianza;
          c) trasmette  immediatamente  all'ISVAP,  unitamente ad una
          propria  dettagliata  valutazione ed al parere del comitato
          di  sorveglianza,  ogni  proposta  ricevuta  in  ordine  al
          risanamento o al riassetto aziendale;
          d) promuove, non appena si siano verificati i presupposti e
          previa  autorizzazione  dell'ISVAP, la ricostituzione degli
          organi amministrativi e sindacali ordinari.
          11.  La  gestione  straordinaria ha la durata massima di un
          anno; su motivata richiesta del commissario e con il parere
          del  comitato  di  sorveglianza,  possono  essere  concesse
          proroghe  dal  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato,  sulla  base  di  una  relazione motivata
          dell'ISVAP  e  sentita  la  commissione  consultiva  di cui
          all'art.  76  e seguenti del citato testo unico delle leggi
          sull'esercizio  delle  assicurazioni private, approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 1959 per
          un periodo complessivo non superiore a dodici mesi.
          12. La chiusura dell'esercizio in corso alla data di inizio
          della  gestione  straordinaria  e'  protratta,  a tutti gli
          effetti di legge, fino al termine della gestione stessa.
          13.  I decreti ministeriali di inizio e di cessazione della
          gestione   straordinaria  devono  essere  pubblicati  nella
          Gazzetta  Ufficiale.  Il  decreto di cessazione e' adottato
          sulla   base  di  motivate  proposte  dell'ISVAP  e  previa
          verifica della ricostituzione degli organi societari.
          14. Al termine della gestione straordinaria:
          a) il  commissario  redige  il  bilancio  ed  il  conto dei
          profitti  e  delle  perdite  e li presenta, unitamente alla
          relazione  del  comitato  di  sorveglianza,  entro sei mesi
          all'ISVAP per l'approvazione;
          b) il  commissario  ed il comitato di sorveglianza redigono
          separati  rapporti  sull'attivita'  svolta  e  li rimettono
          all'ISVAP;
          c) il  commissario  redige  l'inventario  ed  il rendiconto
          dalla  data  di  inizio  della  gestione; l'inventario e il
          rendiconto,  corredati  da  una  relazione  del comitato di
          sorveglianza,   devono   essere   presentati   agli  organi
          amministrativi ordinari entro tre mesi dalla chiusura della
          gestione.
          15.   Le   contestazioni  sul  rendiconto  del  commissario
          debbono,  a  pena di decadenza, essere comunicate all'ISVAP
          entro  sessanta giorni dalla sua presentazione. L'azione di
          responsabilita'  contro il commissario deve essere promossa
          entro  il  termine  di  prescrizione di due anni dalla data
          della   pubblicazione   del  decreto  di  cessazione  della
          gestione straordinaria.
          16.  Le  azioni di responsabilita' promosse dal commissario
          debbono   essere  proseguite  dagli  organi  amministrativi
          ordinari, i quali sono tenuti a presentare all'ISVAP, entro
          il  31 dicembre  di  ogni anno, un rapporto sullo stato dei
          relativi procedimenti".