Art. 37.
                      Casi di improcedibilita'

  1.  Non  si  procede  all'accertamento dell'illecito amministrativo
dell'ente   quando   l'azione  penale  non  puo'  essere  iniziata  o
proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una
condizione di procedibilita'.