Art. 38.
               Riunione e separazione dei procedimenti

  1.  Il  procedimento  per  l'illecito  amministrativo  dell'ente e'
riunito  al  procedimento penale instaurato nei confronti dell'autore
del reato da cui l'illecito dipende.
  2. Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente
soltanto quando:
    a)  e'  stata  ordinata  la sospensione del procedimento ai sensi
dell'articolo 71 del codice di procedura penale;
    b) il procedimento e' stato definito con il giudizio abbreviato o
con  l'applicazione  della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice
di  procedura  penale,  ovvero  e'  stato emesso il decreto penale di
condanna;
    c)   l'osservanza   delle   disposizioni   processuali  lo  rende
necessario.
 
          Nota all'art. 38:
              -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli 71 e 444 del
          codice di procedura penale:
              "Art.  71 (Sospensione del procedimento per incapacita'
          dell'imputato).  -  1.  Se,  a  seguito  degli accertamenti
          previsti   dall'art.  70,  risulta  che  lo  stato  mentale
          dell'imputato   e'   tale   da   impedirne   la   cosciente
          partecipazione  al  procedimento,  il  giudice  dispone con
          ordinanza  che  questo  sia  sospeso,  sempre che non debba
          essere  pronunciata  sentenza  di  proscioglimento o di non
          luogo a procedere.
              2.  Con  l'ordinanza  di  sospensione il giudice nomina
          all'imputato  un curatore speciale designando di preferenza
          l'eventuale rappresentante legale.
              3.  Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione
          il  pubblico  ministero,  l'imputato  e  il  suo  difensore
          nonche' il curatore speciale nominato all'imputato.
              4.  La sospensione non impedisce al giudice di assumere
          prove, alle condizioni e nei limiti stabiliti dall'art. 70,
          comma  2.  A  tale  assunzione  il  giudice procede anche a
          richiesta  del  curatore  speciale,  che  in  ogni  caso ha
          facolta'  di  assistere  agli  atti  disposti sulla persona
          dell'imputato,  nonche' agli atti cui questi ha facolta' di
          assistere.
              5.   Se  la  sospensione  interviene  nel  corso  delle
          indagini preliminari, si applicano le disposizioni previste
          dall'art. 70, comma 3.
              6.   Nel   caso  di  sospensione,  non  si  applica  la
          disposizione dell'art. 75 comma 3.".
              "Art.  444 (Applicazione della pena su richiesta). - 1.
          L'imputato  e  il  pubblico  ministero  possono chiedere al
          giudice   l'applicazione,   nella  specie  e  nella  misura
          indicata,  di  una  sanzione  sostitutiva  o  di  una  pena
          pecuniaria,  diminuita  fino a un terzo, ovvero di una pena
          detentiva  quando  questa, tenuto conto delle circostanze e
          diminuita   fino  a  un  terzo,  non  supera  due  anni  di
          reclusione   o   di   arresto,  soli  o  congiunti  a  pena
          pecuniaria.
              2.  Se  vi  e' il consenso anche della parte che non ha
          formulato  la  richiesta  e  non  deve  essere  pronunciata
          sentenza  di  proscioglimento  a  norma  dell'art.  129, il
          giudice,  sulla  base  degli  atti,  se ritiene corrette la
          qualificazione  giuridica  del  fatto,  l'applicazione e la
          comparazione  delle  circostanze  prospettate  dalle parti,
          nonche'  congrua  la pena indicata, ne dispone con sentenza
          l'applicazione  enunciando  nel dispositivo che vi e' stata
          la  richiesta  delle  parti. Se vi e' costituzione di parte
          civile,  il  giudice  non  decide  sulla  relativa domanda;
          l'imputato  e' tuttavia condannato al pagamento delle spese
          sostenute  dalla  parte  civile, salvo che ricorrano giusti
          motivi  per  la  compensazione  totale  o  parziale. Non si
          applica la disposizione dell'art. 75, comma 3.
              3.   La   parte,   nel  formulare  la  richiesta,  puo'
          subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione
          condizionale  della  pena.  In  questo  caso il giudice, se
          ritiene  che  la  sospensione  condizionale non puo' essere
          concessa, rigetta la richiesta.".