Art. 39.
                      Rappresentanza dell'ente

  1.   L'ente   partecipa  al  procedimento  penale  con  il  proprio
rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui
dipende l'illecito amministrativo.
  2.  L'ente  che  intende partecipare al procedimento si costituisce
depositando  nella  cancelleria dell'autorita' giudiziaria procedente
una dichiarazione contenente a pena di inammissibilita':
    a)  la  denominazione  dell'ente  e le generalita' del suo legale
rappresentante;
    b)  il  nome  ed  il  cognome del difensore e l'indicazione della
procura;
    c) la sottoscrizione del difensore;
    d) la dichiarazione o l'elezione di domicilio.
  3.  La  procura,  conferita nelle forme previste dall'articolo 100,
comma  1,  del  codice  di  procedura  penale,  e'  depositata  nella
segreteria  del  pubblico  ministero  o nella cancelleria del giudice
ovvero  e' presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di cui
al comma 2.
  4.  Quando  non compare il legale rappresentante, l'ente costituito
e' rappresentato dal difensore.
 
          Nota all'art. 39:
              -  Si  riporta  i  testo  dell'art.  100  del codice di
          procedura penale:
              "Art.  100  (Difensore delle altre parti private). - 1.
          La  parte  civile,  il  responsabile  civile  e  la persona
          civilmente  obbligata  per  la  pena  pecuniaria  stanno in
          giudizio  col  ministero di un difensore, munito di procura
          speciale  conferita  con  atto pubblico o scrittura privata
          autenticata dal difensore o da altra persona abilitata.
              2.  La  procura  speciale  puo' essere anche apposta in
          calce  o  a  margine della dichiarazione di costituzione di
          parte   civile,   del   decreto   di   citazione   o  della
          dichiarazione   di   costituzione   o   di  intervento  del
          responsabile  civile  e  della persona civilmente obbligata
          per  la  pena  pecuniaria.  In tali casi l'autografia della
          sottoscrizione della parte e' certificata dal difensore.
              3.  La  procura  speciale si presume conferita soltanto
          per un determinato grado del processo, quando nell'atto non
          e' espressa volonta' diversa.
              4.    Il    difensore   puo'   compiere   e   ricevere,
          nell'interesse  della  parte  rappresentata, tutti gli atti
          del   procedimento   che   dalla  legge  non  sono  a  essa
          espressamente  riservati.  In  ogni  caso non puo' compiere
          atti  che  importino disposizione del diritto in contesa se
          non ne ha ricevuto espressamente il potere.
              5. Il domicilio delle parti private indicate nel comm 1
          per  ogni  effetto  processuale si intende eletto presso il
          difensore.".