Art. 42.
        Vicende modificative dell'ente nel corso del processo

  1.  Nel caso di trasformazione, di fusione o di scissione dell'ente
originariamente  responsabile, il procedimento prosegue nei confronti
degli  enti  risultanti  da  tali  vicende modificative o beneficiari
della  scissione,  che partecipano al processo, nello stato in cui lo
stesso si trova, depositando la dichiarazione di cui all'articolo 39,
comma 2.