Art. 31.
                       Attivita' professionali
  1.  Formano  oggetto  dell'attivita'  professionale  degli iscritti
nella  sezione  A,  ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1,
comma  2,  restando immutate le riserve e attribuzioni gia' stabilite
dalla  vigente  normativa, oltre alle attivita' indicate nel comma 2,
in  particolare  le  attivita'  che  implicano  l'uso  di metodologie
avanzate, innovative o sperimentali, quali:
    a)  controllo  e  studi  di  attivita', sterilita', innocuita' di
insetticidi, anticrittogamici, antibiotici, vitamine, ormoni, enzimi,
sieri, vaccini, medicamenti in genere, radioisotopi;
    b)  analisi  biologiche  (urine,  essudati,  escrementi, sangue),
sierologiche,  immunologiche, istologiche, di gravidanza, metaboliche
e genetiche;
    c)  analisi  e controlli dal punto di vista biologico delle acque
potabili  e  minerali  e valutazione dei parametri ambientali (acqua,
aria,  suolo)  in  funzione  della  valutazione dell'integrita' degli
ecosistemi naturali;
    d)  identificazione di agenti patogeni (infettanti ed infestanti)
dell'uomo,  degli  animali  e  delle  piante;  identificazione  degli
organismi  dannosi  alle derrate alimentari, alla carta, al legno, al
patrimonio artistico; indicazione dei relativi mezzi di lotta;
    e) identificazioni e controlli di merci di origine biologica;
    f)   progettazione,  direzione  lavori  e  collaudo  di  impianti
relativamente agli aspetti biologici;
    g) classificazione e biologia degli animali e delle piante;
    h) problemi di genetica dell'uomo, degli animali e delle piante e
valutazione dei loro bisogni nutritivi ed energetici;
    i)  valutazione di impatto ambientale, relativamente agli aspetti
biologici.
  2.  Formano  oggetto  dell'attivita'  professionale  degli iscritti
nella  sezione  B,  ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1,
comma  2,  restando immutate le riserve e attribuzioni gia' stabilite
dalla   vigente  normativa,  le  attivita'  che  implicano  l'uso  di
metodologie  standardizzate, quali l'esecuzione con autonomia tecnico
professionale di:
    a)   procedure   analitico-strumentali   connesse  alle  indagini
biologiche;
    b)   procedure   tecnico-analitiche   in  ambito  biotecnologico,
biomolecolare, biomedico anche finalizzate ad attivita' di ricerca;
    c)   procedure   tecnico-analitiche  e  di  controllo  in  ambito
ambientale  e  di  igiene  delle  acque, dell'aria, del suolo e degli
alimenti;
    d)   procedure   tecnico-analitiche   in  ambito  chimico-fisico,
biochimico,   microbiologico,   tossicologico,   farmacologico  e  di
genetica;
    e) procedure di controllo di qualita'.
  3.   Sono  fatti  salvi  gli  ulteriori  requisiti  previsti  dalla
normativa vigente per lo svolgimento delle attivita' professionali di
cui  ai commi 1 e 2 da parte dei biologi dipendenti dalle aziende del
Servizio sanitario nazionale.