Art. 33.
           Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B
                          e relative prove
  1.  L'iscrizione  nella  sezione B e' subordinata al superamento di
apposito esame di Stato.
  2.  Per  l'ammissione  all'esame  di Stato e' richiesto il possesso
della laurea in una delle seguenti classi:
    a) classe 12 - Scienze biologiche;
    b) classe 1 - Biotecnologie;
    c) classe 27 - Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura.
  3. L'esame di Stato e' articolato nelle seguenti prove:
    a)  una  prima  prova  scritta  in  ambito biofisico, biochimico,
biomolecolare, biomatematico e statistico;
    b)   una   seconda   prova   scritta  in  ambito  biomorfologico,
ambientale, microbiologico, merceologico;
    c)  una  prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed
in legislazione e deontologia professionale;
    d)  una  prova  pratica consistente nella soluzione di problemi o
casi  coerenti  con  i diversi ambiti disciplinari e nella esecuzione
diretta  o  con mezzi informatici di esperimenti relativi agli ambiti
disciplinari di competenza.