Art. 24 (L) 
                      Certificato di agibilita' 
 (regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articoli 220; 221, comma 2, 
come modificato dall'art. 70, decreto legislativo 30 dicembre 1999, 
n. 507; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 
        109; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 52, comma 1) 
 
  1. Il  certificato  di  agibilita'  attesta  la  sussistenza  delle
condizioni di sicurezza,  igiene,  salubrita',  risparmio  energetico
degli edifici e degli  impianti  negli  stessi  installati,  valutate
secondo quanto dispone la normativa vigente. 
  2. Il certificato di agibilita' viene rilasciato  dal  dirigente  o
dal responsabile del competente ufficio comunale con  riferimento  ai
seguenti interventi: 
    a) nuove costruzioni; 
    b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; 
    c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire  sulle
condizioni di cui al comma 1. 
  3. Con riferimento agli interventi di cui al comma 2,  il  soggetto
titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la
denuncia di inizio attivita', o i loro  successori  o  aventi  causa,
sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato di agibilita'.  La
mancata presentazione della  domanda  comporta  l'applicazione  della
sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro. 
  4. Alla domanda per il rilascio del certificato di agibilita'  deve
essere  allegata  copia  della  dichiarazione   presentata   per   la
iscrizione in  catasto,  redatta  in  conformita'  alle  disposizioni
dell'articolo 6 del regio decreto-legge 13 aprile  1939,  n.  652,  e
successive modificazioni e integrazioni. 
 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001,  n.
264 durante il periodo di "vacatio legis" 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.