Art. 25 (R) 
       Procedimento di rilascio del certificato di agibilita' 
  (decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 425; 
           legge 5 novembre 1971, n. 1086, articoli 7 e 8) 
 
  1. Entro quindici giorni dall'ultimazione dei  lavori  di  finitura
dell'intervento, il soggetto di cui  all'articolo  24,  comma  3,  e'
tenuto a presentare allo sportello unico la domanda di  rilascio  del
certificato di agibilita', corredata della seguente documentazione: 
    a) richiesta di accatastamento dell'edificio, sottoscritta  dallo
stesso richiedente il certificato di  agibilita',  che  lo  sportello
unico provvede a trasmettere al catasto; 
    b)  dichiarazione  sottoscritta  dallo  stesso   richiedente   il
certificato di  agibilita'  di  conformita'  dell'opera  rispetto  al
progetto approvato, nonche' in ordine alla avvenuta prosciugatura dei
muri e della salubrita' degli ambienti; 
    c)  dichiarazione  dell'impresa  installatrice  che  attesta   la
conformita' degli impianti installati negli edifici  adibiti  ad  uso
civile alle prescrizioni di cui agli  articoli  113  e  127,  nonche'
all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero  certificato
di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora  certificazione
di conformita' degli impianti prevista dagli articoli 111 e  126  del
presente testo unico. 
  2. Lo sportello unico comunica al richiedente, entro  dieci  giorni
dalla ricezione della domanda di cui al comma 1,  il  nominativo  del
responsabile del procedimento ai sensi degli articoli  4  e  5  della
legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  3. Entro trenta giorni dalla ricezione  della  domanda  di  cui  al
comma 1, il  dirigente  o  il  responsabile  del  competente  ufficio
comunale,  previa  eventuale  ispezione  dell'edificio,  rilascia  il
certificato di agibilita' verificata la seguente documentazione: 
    a) certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67; 
    b) certificato del competente ufficio tecnico della  regione,  di
cui all'articolo 62, attestante la conformita' delle  opere  eseguite
nelle zone sismiche alle disposizioni di cui al capo IV  della  parte
II; 
    c) la documentazione indicata al comma 1; 
    d) dichiarazione  di  conformita'  delle  opere  realizzate  alla
normativa vigente in materia di accessibilita'  e  superamento  delle
barriere architettoniche di cui all'articolo 77, nonche' all'articolo
82. 
  4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l'agibilita'
si  intende  attestata  nel  caso  sia  stato  rilasciato  il  parere
dell'A.S.L. di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a).  In  caso  di
autodichiarazione, il termine per la formazione del silenzio  assenso
e' di sessanta giorni. 
  5. Il termine di cui al comma 3 puo'  essere  interrotto  una  sola
volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni  dalla
domanda,  esclusivamente   per   la   richiesta   di   documentazione
integrativa,    che    non    sia    gia'    nella     disponibilita'
dell'amministrazione o che non possa essere acquisita  autonomamente.
In tal caso, il termine di trenta giorni ricomincia a decorrere dalla
data di ricezione della documentazione integrativa. 
 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001,  n.
264 durante il periodo di "vacatio legis" 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.