ART. 18.
                      (Copertura finanziaria).

   1. Agli oneri derivanti dal capo VI, ad eccezione di quelli di cui
al comma 2 dell'articolo 14, e dall'articolo 11 della presente legge,
valutati  in  lire 29 miliardi per l'anno 2001, lire 196 miliardi per
l'anno  2002  e  lire  310  miliardi  a  decorrere dall'anno 2003, si
provvede,  per gli anni 2001 e 2002, con quota delle maggiori entrate
recate  dal capo II della presente legge e, per l'anno 2003, mediante
corrispondente  riduzione  delle  proiezioni  per  l'anno  2003 dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2001-2003,
nell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della  programmazione economica per l'anno 2001, all'uopo utilizzando
i seguenti accantonamenti per gli importi indicati:
   a)  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e della programmazione
economica: lire 173.235 milioni;
   b) Ministero delle finanze: lire 867 milioni;
   c) Ministero della giustizia: lire 663 milioni;
   d) Ministero della pubblica istruzione: lire 61.500 milioni;
   e) Ministero dell'interno: lire 19.524 milioni;
   f)  Ministero  dei  trasporti  e  della  navigazione:  lire 17.200
milioni;
   g) Ministero della difesa: lire 284 milioni;
   h)  Ministero  del  lavoro e della previdenza sociale: lire 13.340
milioni;
   i) Ministero della sanita': lire 2.865 milioni;
   l)  Ministero  per  i  beni  e le attivita' culturali: lire 11.870
milioni;
   m) Ministero dell'ambiente: lire 8.652 milioni.
   2.  Agli oneri recati dal capo II, valutati in lire 2.245 miliardi
per  l'anno  2003,  si  provvede  mediante  utilizzo  di  quote delle
maggiori  entrate  recate per gli anni 2001 e 2002 dal medesimo capo,
che  confluiscono, per un importo pari a lire 500 miliardi per l'anno
2001   e   a  lire  1.745  miliardi  per  l'anno  2002,  in  apposita
contabilita'    speciale    denominata   "Fondi   per   il   rilancio
dell'economia",  intestata al Ministero dell'economia e delle finanze
-  Dipartimento  per  le  politiche  fiscali,  per  essere  riversate
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  nell'anno 2003. Le restanti
maggiori  entrate  recate  dal  capo  II per gli anni 2001 e 2002, al
netto  altresi'  di  quelle richiamate dal comma 1, sono destinate al
miglioramento dei saldi dei rispettivi esercizi.
   3.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.