Articolo 37
                     (informazione al pubblico)

   1.  Le  regioni  provvedono  affinche'  il pubblico e le categorie
interessate  siano  informati,  ai sensi dell'articolo 11 del decreto
legislativo  4  agosto  1999,  n.  351,  sui  livelli di monossido di
carbonio  nell'aria  ambiente  relativi  alla massima media mobile su
otto   ore,  e  affinche'  tali  informazioni  siano  aggiornate  con
frequenza almeno giornaliera o, se possibile, ogni ora.
 
             Nota all'art. 37:
             -  L'art.  11  del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
          351 e' riportato nelle note all'art. 11.