Articolo 37 (informazione al pubblico) 1. Le regioni provvedono affinche' il pubblico e le categorie interessate siano informati, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, sui livelli di monossido di carbonio nell'aria ambiente relativi alla massima media mobile su otto ore, e affinche' tali informazioni siano aggiornate con frequenza almeno giornaliera o, se possibile, ogni ora.
Nota all'art. 37: - L'art. 11 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 e' riportato nelle note all'art. 11.