Art. 15. Istituzione 1. E' istituito, a fini anagrafici e della fruizione dei benefici fiscali o di altra natura, l'Albo nazionale degli enti cooperativi, di seguito denominato Albo. 2. L'Albo, tenuto presso gli Uffici territoriali del Governo, e, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio 2001, n. 287, presso le Direzioni provinciali del lavoro, e' articolato per provincia e sostituisce lo schedario generale della cooperazione e i registri prefettizi. 3. Le modalita' di tenuta del predetto Albo e i rapporti con le Camere di commercio sono definiti con decreto del Ministro.
Nota all'art. 15: - Il riferimento e' operato ad una disposizione gia' riportata nella nota all'art. 2.