Art. 15.
                             Istituzione
  1.  E'  istituito, a fini anagrafici e della fruizione dei benefici
fiscali  o  di altra natura, l'Albo nazionale degli enti cooperativi,
di seguito denominato Albo.
  2.  L'Albo,  tenuto  presso gli Uffici territoriali del Governo, e,
nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno di cui
all'articolo 9,  comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
del  15  maggio  2001,  n.  287,  presso le Direzioni provinciali del
lavoro,  e'  articolato  per  provincia  e  sostituisce  lo schedario
generale della cooperazione e i registri prefettizi.
  3.  Le  modalita'  di  tenuta del predetto Albo e i rapporti con le
Camere di commercio sono definiti con decreto del Ministro.
 
          Nota all'art. 15:
              - Il  riferimento  e'  operato ad una disposizione gia'
          riportata nella nota all'art. 2.