Art. 39.
                         Compiti particolari
  l.  Per le speciali esigenze previste dall'articolo 216 del decreto
del  Presidente  della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni,   il  cassiere  del  Ministero  degli  affari  esteri,
nell'ambito  della  disciplina dettata dall'articolo 37, comma 1, del
presente  regolamento  puo'  effettuare,  sui fondi delle aperture di
credito emesse in suo favore, le seguenti operazioni:
    a) corrispondere anticipi su spese di viaggi di trasferimento, di
congedo,  di  corriere, nonche' su spese di viaggi per missione anche
all'estero  o  per  attivita'  di delegazione a favore dei dipendenti
dell'Amministrazione  degli  affari esteri e di altre amministrazioni
statali  ed anche a persone estranee che siano incaricate di missioni
per  conto  del  Ministero degli affari esteri, nella misura indicata
dall'ufficio che ha predisposto il provvedimento;
    b) corrispondere  acconti  sull'indennita' di sistemazione di cui
all'articolo   175   del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
5 gennaio  1967,  n.  18,  e  successive  modificazioni, nella misura
ritenuta necessaria dal Ministero degli affari esteri;
    c) provvedere  al pagamento delle spese per l'immediato rimpatrio
di  missioni  diplomatiche  e  di  connazionali  da  zone  colpite da
rivolgimenti  politici  o  da  eventi bellici e per rimpatri comunque
resisi necessari a causa di forza maggiore;
    d) eseguire,  in  caso  di epidemia o di calamita' nel territorio
nazionale,  pagamenti  di  spese  di  qualsiasi  genere  relative  ad
acquisti  all'estero  non  differibili,  anche  se  gravanti su fondi
accreditati da altre amministrazioni centrali.
 
          Nota all'art. 39:
              - Si  trascrive  il  testo degli articoli 175 e 216 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
          18:
              "Art.  175 (Indennita' di sistemazione). - Al personale
          trasferito  da  Roma  ad  una sede estera o da una ad altra
          sede estera spetta un'indennita' di sistemazione, calcolata
          in   base   all'indennita'   personale  spettante  all'atto
          dell'assunzione.
              Nel  caso  di  trasferimento  da  Roma  l'indennita' di
          sistemazione   e'   fissata  nella  misura  di  un  settimo
          dell'indennita'  personale  annua spettante per il posto di
          destinazione.  Nel  caso  di  trasferimento da una ad altra
          sede  estera, l'indennita' di sistemazione e' fissata nella
          misura   di   una   mensilita'   dell'indennita'  personale
          stabilita   per   il  posto  di  destinazione.  Qualora  il
          trasferimento  si verifichi all'interno dello stesso Paese,
          l'indennita'  in  questione  e' fissata nella misura del 50
          per  cento della indennita' personale mensile stabilita per
          il posto di destinazione.
              L'indennita'  di  sistemazione  e'  ridotta  del 40 per
          cento  per  coloro che fruiscono di alloggio a carico dello
          Stato  e  del  20  per  cento  per  coloro che fruiscono di
          alloggio in locazione da parte dell'Amministrazione.
              Qualora dipendenti fra loro coniugati vengano destinati
          o  trasferiti  allo  stesso  ufficio all'estero o ad uffici
          ubicati nella stessa citta', e sempre che il divario fra le
          date  di  assunzione di servizio nella sede sia inferiore a
          trecentossessanta   giorni,  l'indennita'  di  sistemazione
          spetta  soltanto  al  dipendente  che  ne  ha diritto nella
          misura piu' elevata.
              Se  nel  periodo intercorrente fra la destinazione o il
          trasferimento  e  l'assunzione  nella nuova sede all'estero
          intervengano  variazioni  nella  misura  dell'indennita' di
          servizio  relativa  al  posto o negli elementi determinanti
          l'ammontare   dell'indennita'  personale,  l'indennita'  di
          sistemazione viene adeguata alle variazioni intervenute.
              L'indennita'  di sistemazione e' corrisposta per intero
          all'atto  della  destinazione  o del trasferimento; essa e'
          peraltro  acquisita  soltanto  con la permanenza in sede di
          almeno  sei  mesi, salvo che la partenza dalla sede avvenga
          per  motivi  non imputabili al dipendente o su giustificata
          richiesta   del   dipendente  approvata  dal  consiglio  di
          amministrazione.
              Qualora  il dipendente non abbia raggiunto la residenza
          per  effetto  di  disposizioni  dell'Amministrazione  o per
          causa di forza maggiore e comprovi di avere gia' effettuato
          spese   a  valere  sulla  indennita'  di  sistemazione,  il
          Ministero  degli  affari esteri determina l'ammontare delle
          spese  stesse  da  ammettere a rimborso. Tale ammontare non
          puo', comunque, superare la meta' della indennita'.".
              "Art.  216  (Servizio  cassa  e  dei  valori). - Per le
          speciali  esigenze  di  servizio del Ministero degli affari
          esteri  sara'  provveduto  alle necessarie modificazioni ed
          integrazioni  del regio decreto 20 ottobre 1924, n. 1796, e
          successive  modificazioni che approva il regolamento per le
          gestioni    affidate   ai   consegnatari   cassieri   delle
          Amministrazioni centrali.".