Art. 39. Compiti particolari l. Per le speciali esigenze previste dall'articolo 216 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, il cassiere del Ministero degli affari esteri, nell'ambito della disciplina dettata dall'articolo 37, comma 1, del presente regolamento puo' effettuare, sui fondi delle aperture di credito emesse in suo favore, le seguenti operazioni: a) corrispondere anticipi su spese di viaggi di trasferimento, di congedo, di corriere, nonche' su spese di viaggi per missione anche all'estero o per attivita' di delegazione a favore dei dipendenti dell'Amministrazione degli affari esteri e di altre amministrazioni statali ed anche a persone estranee che siano incaricate di missioni per conto del Ministero degli affari esteri, nella misura indicata dall'ufficio che ha predisposto il provvedimento; b) corrispondere acconti sull'indennita' di sistemazione di cui all'articolo 175 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, nella misura ritenuta necessaria dal Ministero degli affari esteri; c) provvedere al pagamento delle spese per l'immediato rimpatrio di missioni diplomatiche e di connazionali da zone colpite da rivolgimenti politici o da eventi bellici e per rimpatri comunque resisi necessari a causa di forza maggiore; d) eseguire, in caso di epidemia o di calamita' nel territorio nazionale, pagamenti di spese di qualsiasi genere relative ad acquisti all'estero non differibili, anche se gravanti su fondi accreditati da altre amministrazioni centrali.
Nota all'art. 39: - Si trascrive il testo degli articoli 175 e 216 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18: "Art. 175 (Indennita' di sistemazione). - Al personale trasferito da Roma ad una sede estera o da una ad altra sede estera spetta un'indennita' di sistemazione, calcolata in base all'indennita' personale spettante all'atto dell'assunzione. Nel caso di trasferimento da Roma l'indennita' di sistemazione e' fissata nella misura di un settimo dell'indennita' personale annua spettante per il posto di destinazione. Nel caso di trasferimento da una ad altra sede estera, l'indennita' di sistemazione e' fissata nella misura di una mensilita' dell'indennita' personale stabilita per il posto di destinazione. Qualora il trasferimento si verifichi all'interno dello stesso Paese, l'indennita' in questione e' fissata nella misura del 50 per cento della indennita' personale mensile stabilita per il posto di destinazione. L'indennita' di sistemazione e' ridotta del 40 per cento per coloro che fruiscono di alloggio a carico dello Stato e del 20 per cento per coloro che fruiscono di alloggio in locazione da parte dell'Amministrazione. Qualora dipendenti fra loro coniugati vengano destinati o trasferiti allo stesso ufficio all'estero o ad uffici ubicati nella stessa citta', e sempre che il divario fra le date di assunzione di servizio nella sede sia inferiore a trecentossessanta giorni, l'indennita' di sistemazione spetta soltanto al dipendente che ne ha diritto nella misura piu' elevata. Se nel periodo intercorrente fra la destinazione o il trasferimento e l'assunzione nella nuova sede all'estero intervengano variazioni nella misura dell'indennita' di servizio relativa al posto o negli elementi determinanti l'ammontare dell'indennita' personale, l'indennita' di sistemazione viene adeguata alle variazioni intervenute. L'indennita' di sistemazione e' corrisposta per intero all'atto della destinazione o del trasferimento; essa e' peraltro acquisita soltanto con la permanenza in sede di almeno sei mesi, salvo che la partenza dalla sede avvenga per motivi non imputabili al dipendente o su giustificata richiesta del dipendente approvata dal consiglio di amministrazione. Qualora il dipendente non abbia raggiunto la residenza per effetto di disposizioni dell'Amministrazione o per causa di forza maggiore e comprovi di avere gia' effettuato spese a valere sulla indennita' di sistemazione, il Ministero degli affari esteri determina l'ammontare delle spese stesse da ammettere a rimborso. Tale ammontare non puo', comunque, superare la meta' della indennita'.". "Art. 216 (Servizio cassa e dei valori). - Per le speciali esigenze di servizio del Ministero degli affari esteri sara' provveduto alle necessarie modificazioni ed integrazioni del regio decreto 20 ottobre 1924, n. 1796, e successive modificazioni che approva il regolamento per le gestioni affidate ai consegnatari cassieri delle Amministrazioni centrali.".