Art. 40.
                         Custodia dei valori
  1.  La custodia e l'eventuale gestione di denaro in valuta italiana
o estera, di titoli di credito e di valori di pertinenza di terzi che
pervengono al Ministero degli affari esteri dagli uffici consolari, a
norma  degli  articoli 39  e  42  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica   5 gennaio   1967,   n.  200,  e  dell'articolo  118  del
regolamento   per   l'esecuzione  della  legge  sull'ordinamento  del
servizio  consolare,  approvato  con  regio decreto 7 giugno 1866, n.
2996,  o di altre disposizioni, sono affidate, in deroga all'articolo
38, al cassiere del Ministero degli affari esteri.
  2. Il cassiere svolge i compiti di cui al comma l in base ad ordini
scritti dei competenti uffici del Ministero degli affari esteri e con
l'applicazione delle modalita' indicate all'articolo 37.
  3.  Allo  stesso  cassiere  e' affidata, inoltre, la gestione degli
stampati  a  valore  di  pertinenza dell'Amministrazione degli affari
esteri, assoggettata alla resa del conto giudiziale.
 
          Note all'art. 40:
              - Si  trascrive  il  testo  degli  articoli 39 e 42 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
          200 (Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari):
              "Art.  39  (Termine  del  deposito e della custodia). -
          L'autorita'  consolare,  allorche' ritenga che siano venute
          meno  le  cause  che  hanno  determinato  il  deposito o la
          necessita' della custodia, ne da' comunicazione agli aventi
          diritto,   intimando  loro  di  provvedere,  entro  congruo
          termine, al ritiro delle somme di danaro o delle altre cose
          depositate o custodite.
              Ove  gli  aventi  diritto  non provvedano, senza giusto
          motivo,  al  ritiro  delle  somme  di  danaro  depositate o
          custodite,  l'autorita'  consolare,  qualora  non  vi siano
          motivi  ostativi  e  comunque  su  istruzione del Ministero
          degli  affari esteri, anche per quanto concerne l'eventuale
          cambio  in moneta italiana, trasmette tali somme alla Cassa
          depositi  e  prestiti.  Per quanto concerne le cose diverse
          dal  danaro,  l'autorita'  consolare,  tenuto  conto  delle
          situazioni  giuridiche  e  di  fatto locali e salvo diverse
          istruzioni   del   Ministero   degli  affari  esteri,  puo'
          eseguirne  il deposito presso idoneo magazzino od istituto,
          ovvero,  se  ritenuto  piu'  opportuno,  puo'  ordinarne la
          vendita.  Le  somme  di  danaro ricavate dalla vendita sono
          trasmesse,  alle  condizioni  e  con le modalita' di cui al
          presente comma, alla Cassa depositi e prestiti.
              Ove  gli  aventi  diritto  non  siano reperibili, e non
          possa    quindi    provvedersi    alla   comunicazione   ed
          all'intimazione  di cui al primo comma, le somme di danaro,
          nonche'  le  altre  cose,  sono  custodite presso l'ufficio
          consolare  per  un  massimo  di altri tre anni, trascorsi i
          quali,  e  salvo  diversa  istruzione che nel frattempo sia
          pervenuta  dagli  aventi  diritto, l'autorita' consolare si
          avvale dei poteri di cui al precedente comma.".
              "Art.  42  (Custodia  di  beni  successori).  -  I beni
          relativi  alle  successioni  di  cui  al  primo  comma  del
          precedente  articolo  e  pervenuti all'autorita' consolare,
          sono custoditi, nell'interesse degli aventi diritto, presso
          l'ufficio consolare.
              Se  gli eredi sono in Italia e non vi e' opposizione da
          parte  di  creditori o di altri aventi diritto, le somme di
          danaro   e   gli   oggetti  preziosi  sono  trasmessi,  ove
          possibile, al Ministero degli affari esteri.
              Le  eventuali  spese di spedizione ed i rischi relativi
          sono a carico degli aventi diritto.".
              - Si trascrive il testo dell'art. 118 del regio decreto
          7 giugno  1866, n. 2996 (Regolamento per l'esecuzione della
          legge sull'ordinamento del servizio consolare):
              "Art.  118.  -  Le  somme, valori ed effetti del debito
          pubblico  dello Stato per qualunque titolo depositati nelle
          cancellerie  consolari,  devono  essere trasmessi per mezzo
          del  Ministero  per  gli  affari  esteri,  alla  Cassa  dei
          depositi  e  prestiti  se durante un biennio non se ne fece
          richiamo dagli aventi diritto.".