Art. 40. Custodia dei valori 1. La custodia e l'eventuale gestione di denaro in valuta italiana o estera, di titoli di credito e di valori di pertinenza di terzi che pervengono al Ministero degli affari esteri dagli uffici consolari, a norma degli articoli 39 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, e dell'articolo 118 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'ordinamento del servizio consolare, approvato con regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996, o di altre disposizioni, sono affidate, in deroga all'articolo 38, al cassiere del Ministero degli affari esteri. 2. Il cassiere svolge i compiti di cui al comma l in base ad ordini scritti dei competenti uffici del Ministero degli affari esteri e con l'applicazione delle modalita' indicate all'articolo 37. 3. Allo stesso cassiere e' affidata, inoltre, la gestione degli stampati a valore di pertinenza dell'Amministrazione degli affari esteri, assoggettata alla resa del conto giudiziale.
Note all'art. 40: - Si trascrive il testo degli articoli 39 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200 (Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari): "Art. 39 (Termine del deposito e della custodia). - L'autorita' consolare, allorche' ritenga che siano venute meno le cause che hanno determinato il deposito o la necessita' della custodia, ne da' comunicazione agli aventi diritto, intimando loro di provvedere, entro congruo termine, al ritiro delle somme di danaro o delle altre cose depositate o custodite. Ove gli aventi diritto non provvedano, senza giusto motivo, al ritiro delle somme di danaro depositate o custodite, l'autorita' consolare, qualora non vi siano motivi ostativi e comunque su istruzione del Ministero degli affari esteri, anche per quanto concerne l'eventuale cambio in moneta italiana, trasmette tali somme alla Cassa depositi e prestiti. Per quanto concerne le cose diverse dal danaro, l'autorita' consolare, tenuto conto delle situazioni giuridiche e di fatto locali e salvo diverse istruzioni del Ministero degli affari esteri, puo' eseguirne il deposito presso idoneo magazzino od istituto, ovvero, se ritenuto piu' opportuno, puo' ordinarne la vendita. Le somme di danaro ricavate dalla vendita sono trasmesse, alle condizioni e con le modalita' di cui al presente comma, alla Cassa depositi e prestiti. Ove gli aventi diritto non siano reperibili, e non possa quindi provvedersi alla comunicazione ed all'intimazione di cui al primo comma, le somme di danaro, nonche' le altre cose, sono custodite presso l'ufficio consolare per un massimo di altri tre anni, trascorsi i quali, e salvo diversa istruzione che nel frattempo sia pervenuta dagli aventi diritto, l'autorita' consolare si avvale dei poteri di cui al precedente comma.". "Art. 42 (Custodia di beni successori). - I beni relativi alle successioni di cui al primo comma del precedente articolo e pervenuti all'autorita' consolare, sono custoditi, nell'interesse degli aventi diritto, presso l'ufficio consolare. Se gli eredi sono in Italia e non vi e' opposizione da parte di creditori o di altri aventi diritto, le somme di danaro e gli oggetti preziosi sono trasmessi, ove possibile, al Ministero degli affari esteri. Le eventuali spese di spedizione ed i rischi relativi sono a carico degli aventi diritto.". - Si trascrive il testo dell'art. 118 del regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996 (Regolamento per l'esecuzione della legge sull'ordinamento del servizio consolare): "Art. 118. - Le somme, valori ed effetti del debito pubblico dello Stato per qualunque titolo depositati nelle cancellerie consolari, devono essere trasmessi per mezzo del Ministero per gli affari esteri, alla Cassa dei depositi e prestiti se durante un biennio non se ne fece richiamo dagli aventi diritto.".