Art. 28
       Modifiche all'allegato D annesso al decreto legislativo
        28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni,
concernente la riforma strutturale delle Forze armate

  1.  Al  numero  4 dell'allegato D annesso al decreto legislativo 28
novembre  1997,  n.  464, e successive modificazioni, e' aggiunto, in
fine,  il  seguente  periodo: "Le funzioni in materia di attribuzione
degli  stipendi agli ufficiali, di cui all'articolo 3, secondo comma,
del  testo  unico  di cui al regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458,
come  sostituito dalla legge 26 febbraio 1960, n. 165, nonche' quelle
in  materia  di  cessazione dal servizio, attribuzione e liquidazione
del  trattamento  normale  di  quiescenza del personale militare e di
collocamento a riposo per eta' e liquidazione del trattamento normale
di  quiescenza  del  personale  civile di cui all'articolo 2, secondo
comma,  del  decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1976,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 182 del 13 luglio 1976, gia'
conferite   ai   comandanti  di  regione  militare,  sono  attribuite
all'Ispettore  logistico  dell'Esercito, che le esplica anche a mezzo
delega".
 
             Nota all'art. 28:
                 -  Il  decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464,
          recante  "Riforma  strutturale  delle Forze armate, a norma
          dell'art.  1, comma 1, lettrere a), d) e h), della legge 28
          dicembre  1995,  n.  549",  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  n.  3  del  5 gennaio 1998, si riporta testo del
          numero  4  dell'allegato D, come, modificato dalla presente
          legge:
                                                           Allegato D
     PROVVEDIMENTI DI RIORGANIZZAZIONE D'INTERESSE DELL'ESERCITO
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   N.    | Ente/comando interessato |Data|           Note
=====================================================================
(Omissis)|                          |    |
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         |                          |    |Le funzioni in materia di
         |                          |    |decentramento di servizi
         |                          |    |del Ministero della difesa,

         |                          |    |gia' conferite ai sensi del
         |                          |    |decreto del Presidente
         |                          |    |della Repubblica 28 giugno
         |                          |    |1955, n. 1106, ai
         |                          |    |comandanti di regione
         |                          |    |militare, sono attribuite
         |                          |    |all'Ispettore logistico
         |                          |    |dell'Esercito, che le
         |                          |    |esercita per il tramite
         |Ispettore logistico       |    |della propria direzione di
4        |dell'Esercito             |2001|amministrazione.
---------------------------------------------------------------------
         |                          |    |Le funzioni in materia di
         |                          |    |attribuzione degli stipendi
         |                          |    |agli ufficiali, di cui
         |                          |    |all'art. 3, secondo comma,
         |                          |    |del testo unico di cui al
         |                          |    |regio decreto 31 dicembre
         |                          |    |1928, n. 3458, come
         |                          |    |sostituito dalla legge
         |                          |    |26 febbraio 1960, n. 165,
         |                          |    |nonche' quelle in materia
         |                          |    |di cessazione dal servizio,
         |                          |    |attribuzione e liquidazione
         |                          |    |del trattamento normale di
         |                          |    |quiescenza del personale
         |                          |    |militare e di collocamento
         |                          |    |a riposo per eta' e
         |                          |    |liquidazione del
         |                          |    |trattamento normale di
         |                          |    |quiescenza del personale
         |                          |    |civile di cui all'art. 2,
         |                          |    |secondo comma, del decreto
         |                          |    |del Presidente della
         |                          |    |Repubblica 19 gennaio 1976,
         |                          |    |pubblicato nella Gazzetta
         |                          |    |Ufficiale n. 182 del
         |                          |    |13 luglio 1976, gia'
         |                          |    |conferite ai comandanti di
         |                          |    |regione militare, sono
         |                          |    |attribuite all'Ispettore
         |                          |    |logistico dell'Esercito,
         |                          |    |che le esplica anche a
         |                          |    |mezzo delega.".

                 - Il  regio  decreto  31  dicembre  1928,  n.  3458,
          recante  "Approvazione  del  testo unico delle disposizioni
          concernenti  gli  stipendi fissi per il regio esercito", e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 1928;
          si  riporta  il  testo  dell'art.  3, come modificato dalla
          legge 26 febbraio 1960, n. 165:
                 "Art.  3 (Primo comma dell'art. 12 del regio decreto
          27  ottobre 1922, n. 1427). - L'attribuzione degli stipendi
          agli  ufficiali generali e' fatta con decreto Ministeriale,
          da registrarsi alla Corte dei conti.
                 All'attribuzione degli stipendi agli ufficiali degli
          altri gradi si provvede con decreti dei comandanti militari
          territoriali   o  del  comandante  generale  dell'Arma  dei
          carabinieri, soggetti a controllo preventivo da parte delle
          Ragionerie  regionali  dello Stato ai termini dell'art. 15,
          lettera  a)  del decreto del Presidente della Repubblica 30
          giugno  1935,  n.  1544,  e' da registrarsi dagli uffici di
          controllo distaccati della Corte dei conti".
                 - Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 19
          gennaio   1976   reca   "Determinazione  degli  uffici  del
          Ministero   della   difesa   competenti   a   disporre   il
          collocamento  a  riposo del personale e la liquidazione del
          trattamento  di  quiescenza"; si riporta il testo dell'art.
          2:
                 "Art.   2. - I   comandi   periferici  dell'Esercito
          competenti  a provvedere per la cessazione dal servizio per
          eta' e a liquidare il trattamento normale di quiescenza dei
          sottufficiali  in  servizio  permanente,  degli ufficiali e
          sottufficiali  trattenuti  ai sensi della legge 20 dicembre
          1973,  n.  824,  e  dei  militari  di  truppa  in  servizio
          continuativo  in  servizio  presso  i comandi medesimi, gli
          uffici  dipendenti  e  gli  altri comandi, istituti, scuole
          compresa  l'Accademia,  enti  e  reparti della forza Armata
          aventi  sede  nella  rispettiva circoscrizione territoriale
          sono:
                   1) i comandi militari territoriali di regione e il
          comando  militare  della  Sardegna  per  il  personale  non
          appartenente all'Arma dei carabinieri;
                   2)  i  comandi  di  legione  territoriale  per gli
          appartenenti  all'Arma  dei carabinieri. Il comando legione
          territoriale  dei  carabinieri  del  Lazio  e' competente a
          provvedere  anche  per  il  personale in servizio presso la
          scuola allievi carabinieri di Roma.
                 I   comandi  predetti  sono  altresi'  competenti  a
          provvedere al collocamento a riposo per eta' ed a liquidare
          il trattamento normale di quiescenza degli impiegati civili
          (esclusi   i  magistrati  militari)  ed  operai  nonche'  a
          liquidare   il   trattamento   normale  di  quiescenza  del
          personale  militare  contemplati  all'art.  1, che prestano
          servizio  nelle  destinazioni indicate al precedente comma,
          esclusi  i  preposti ai comandi medesimi ed i comandanti di
          divisione e di brigate dell'Arma dei carabinieri.
                 I comandi periferici della Marina e dell'Aeronautica
          competenti  a  provvedere al collocamento a riposo per eta'
          ed  a  liquidare il trattamento normale di quiescenza degli
          impiegati  civili (esclusi i professori e gli assistenti di
          ruolo delle Accademie navale ed aeronaurica e dell'Istituto
          idrografico  della  Marina)  e  degli  operai  che prestano
          servizio  presso  i  comandi  medesimi e gli altri comandi,
          istituti,  scuole  comprese  le  Accademie,  enti e reparti
          della   forza   armata   aventi   sede   nella   rispettiva
          circoscrizione  territoriale  sono  i  comandi  in  capo di
          dipartimento   marittimo,   i  comandi  militari  marittimi
          autonomi ed i comandi di regione aerea.".