Art. 29
           Disposizioni in materia di acquisti all'estero
di materiali per l'Amministrazione della difesa

  1.  Dopo  il comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo
1997,  n.  79,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 maggio
1997, n. 140, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
"1-ter.  Il divieto di cui al comma 1 non si applica per gli acquisti
eseguiti  all'estero  dall'Amministrazione  della  difesa, relativi a
macchinari,  strumenti  e  oggetti  di  precisione che possono essere
forniti,  con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti,
soltanto  da  ditte  straniere.  Per  tali  acquisti  possono  essere
concesse   anticipazioni   di  importo  non  superiore  ad  un  terzo
dell'importo complessivo del prezzo contrattuale, previa costituzione
di idonea garanzia".
 
             Note all'art. 29:
                 - Si  riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge
          28  marzo  1997,  n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio
          della   finanza   pubblica)   convertito   in   legge,  con
          modificazioni,  con  legge  28  maggio  1997,  n. 140, come
          modificato dalla presente legge:
                 "Art.  5  (Disposizioni varie di contenimento). - 1.
          E'  fatto  divieto  alle  amministrazioni  pubbliche di cui
          all'art.  1,  comma  2,  del decreto legislativo 3 febbraio
          1993,  n. 29, ed agli enti pubblici economici di concedere,
          in  qualsiasi forma, anticipazioni del prezzo in materia di
          contratti  di appalto di lavori, di forniture e di servizi,
          con  esclusione dei contratti gia' aggiudicati alla data di
          entrata   in  vigore  del  presente  decreto  e  di  quelli
          riguardanti  attivita'  oggetto di cofinanziamento da parte
          dell'Unione  europea.  Sono abrogate tutte le disposizioni,
          anche di carattere speciale, in contrasto con quelle di cui
          al  presente  comma.  Per  l'attuazione dei programmi URBAN
          cofinanziati   dall'Unione   europea   l'anticipazione  sui
          contratti  suddetti  non puo' superare la somma complessiva
          del 20 per cento del prezzo di aggiudicazione dell'appalto.
                 1-bis.  Il  divieto di cui al comma 1 non si applica
          ai  finanziamenti  che  vengono erogati dal Ministero degli
          affari  esteri,  ai sensi degli articoli 7 e 18 del decreto
          del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, per
          la  realizzazione  di  iniziative, interventi, programmi ed
          attivita'  nel settore della cooperazione allo sviluppo, in
          favore  di  universita' e di organizzazioni non governative
          riconosciute  idonee  ai  sensi dell'art. 28 della legge 26
          febbraio  1987,  n.  49, salvo quanto disposto dall'art. 20
          della   legge   15   marzo   1997,   n.  59,  e  successive
          modificazioni.  Ai  soggetti sopra indicati potranno essere
          concessi  anticipi nella misura del 50 per cento del valore
          complessivo   del  progetto  nel  primo  anno,  seguiti  da
          anticipi del 40 per cento negli anni successivi.
                 1-ter.  Il  divieto di cui al comma 1 non si applica
          per  gli  acquisti eseguiti all'estero dall'Amministrazione
          della difesa, relativi a macchinari, strumenti e oggetti di
          precisione  che  possono  essere  forniti,  con i requisiti
          tecnici  e  il  grado  di perfezione richiesti, soltanto da
          ditte  straniere. Per tali acquisti possono essere concesse
          anticipazioni   di   importo  non  superiore  ad  un  terzo
          dell'importo  complessivo  del  prezzo contrattuale, previa
          costituzione di idonea garanzia.".