Art. 30
     Modifiche all'articolo 2 della legge 9 gennaio 1951, n. 204

  1.  All'articolo  2  della  legge  9  gennaio  1951,  n.  204, sono
aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
"f-bis)  dei  militari,  dei  militarizzati  e  volontari deceduti in
conseguenza  di  eventi bellici che hanno interessato anche gli Stati
preunitari a decorrere dal 4 marzo 1848;
f-ter)  dei militari e dei militarizzati deceduti durante le missioni
di pace".
  2.  Per  le  finalita'  di  cui al comma 1, e' autorizzata la spesa
annua massima di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2002.
  3.  All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a  500.000  euro  a  decorrere  dall'anno  2002, si provvede mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al  medesimo
Ministero.
 
             Nota all'art. 30:
                 - La legge 9 gennaio 1951, n. 204, recante "Onoranze
          ai   Caduti   in  guerra",  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale  n.  80  del  7  aprile 1951; si riporta il testo
          dell'art. 2, come modificato dalla presente legge:
                 "Art.  2. - In aggiunta alle atttribuzioni stabilite
          dalle  leggi  12 giugno  1931,  n. 877 e 9 gennaio 1936, n.
          132,   spetta   al   commissario   generale  provvedere  al
          censimento,  alla raccolta, alla sistemazione provvisoria e
          successiva sistemazione definitiva delle salme:
                   a)  dei militari e militarizzati italiani deceduti
          in   conseguenza   della   guerra,   sia   nel   territorio
          metropolitano  che  fuori di esso, dal 10 giugno 1940 al 13
          aprile   1946,   purche'  per  i  militarizzati  sia  stato
          accertato, in sede di liquidazione della pensione di guerra
          ai  familiari,  che  la  mortte  fu  dovuta  al servizio di
          guerra;
                   b)  dei  militari  e  civili  deceduti in stato di
          prigionia  o  di  internamento successivamente al 10 giugno
          1940;
                   c)   dei   partigiani   e   patrioti  deceduti  in
          conseguenza  della  lotta di liberazione dopo l'8 settembre
          1943;
                   d)  di  tutti i civili deceduti dopo l'8 settembre
          1943 quali ostaggi o per atti di rappresaglia;
                   e)  dei marittimi mercantili deceduti per fatto di
          guerra nel periodo 10 giugno 1940-15 aprile 1946;
                   f)  dei  militari,  dei militarizzati e dei civili
          italiani  deceduti in conseguenza di eventi di guerra nelle
          ex  colonie  italiane  dell'Africa,  del Dodecaneso e nella
          guerra di Spagna;
                   f-bis) dei militari, dei militarizzati e volontari
          deceduti   in  conseguenza  di  eventi  bellici  che  hanno
          interessato  anche  gli  Stati preunitari a decorrere dal 4
          marzo 1848;
                   f-ter)  dei  militari e dei militarizzati deceduti
          durante le missioni di pace.".