Art. 32
            Assetto giuridico, organizzativo e gestionale
              del Circolo ufficiali delle Forze armate

  1. Il Circolo ufficiali delle Forze armate di Italia ha sede a Roma
ed  e',  a  tutti  gli  effetti, inserito nell'ambito degli uffici di
organizzazione del Ministero della difesa.
  2.  Con  regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della  legge  23  agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della
difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si
provvede all'organizzazione del Circolo di cui al comma 1. Ad esso e'
destinato  personale  militare  e  civile nell'ambito delle dotazioni
organiche  del  Ministero  della  difesa.  Per  il funzionamento sono
utilizzate le risorse derivanti dalle quote obbligatoriamente versate
mensilmente  dagli  ufficiali,  l'ammontare  delle quali e' stabilito
annualmente  dal  Ministro  della difesa, di concerto con il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  nonche'  gli  eventuali contributi
finanziari   e   strumentali   forniti  dal  Ministero  della  difesa
nell'ambito degli stanziamenti ordinari di bilancio.
  3.  Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma
2 e' abrogato il regio decreto 18 ottobre 1934, n. 2111.
  4.  Le  attivita' sociali e di rappresentanza espletate dal Circolo
ufficiali   delle   Forze  armate  di  Italia  non  sono  considerate
commerciali  ai  sensi dell'articolo 4, quinto comma, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni.
  5.  All'onere  derivante  dal  comma  4, pari a 10.000 euro annui a
decorrere   dall'anno   2002,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte
corrente  "Fondo  speciale"  dello  stato di previsione del Ministero
dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2002,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
difesa.
 
             Nota all'art. 32:
                 - Per il testo dell'art. 17, comma 2, della legge n.
          400 del 1988, si vedano le note all'art. 9, comma 1.
                 - Il regio decreto 18 ottobre 1934, n. 2111, recante
          "Erezione  in ente morale del Circolo ufficiali delle Forze
          armate  d'Italia  e  approvazione del relativo statuto", e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 11 del 14 gennaio
          1935.
                 - Il   decreto   del   Presidente  della  Repubblica
          26 ottobre  1972, n. 633, recante "Istituzione e disciplina
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto",  e'  pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale n. 292 dell'11 novembre 1972, l'art. 4,
          nel    definire    l'esercizio    di    imprese   ai   fini
          dell'applicazione  dell'IVA,  elenca  al  quinto  comma  le
          attivita' considerate commerciali ovvero non commerciali.