Art. 33
                         Alloggi di servizio

  1.  Per  sopperire  a temporanee esigenze organizzative dei comandi
internazionali   operanti   nel   territorio  nazionale  e'  facolta'
dell'Amministrazione   della  difesa  assegnare  temporaneamente  gli
alloggi  di  cui  alla  legge  18  agosto 1978, n. 497, alle medesime
condizioni  ivi  previste e fatte salve le prioritarie esigenze delle
Forze  armate  nazionali,  a  personale  appartenente  a Forze armate
estere impiegato presso i predetti comandi.
 
             Nota all'art. 33:
                 - La   legge   18   agosto  1978,  n.  497,  recante
          "Autorizzazione  di  spesa per la costruzione di alloggi di
          servizio  per  il  personale  militare  e  disciplina delle
          relative   concessioni",   e'   pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 245 del 1 settembre 1978.