Art. 34
           Beneficio a favore dei congiunti del personale
         delle Forze armate e delle Forze di polizia e spese
             sanitarie sostenute dal medesimo personale

  1.  Le  disposizioni previste dall'articolo 1, comma 2, della legge
23  novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono estese al
coniuge  e  ai  figli  superstiti,  ovvero  ai genitori o ai fratelli
conviventi  e  a carico qualora unici superstiti, del personale delle
Forze   armate   e   delle  Forze  di  polizia  deceduto  o  divenuto
permanentemente  inabile  al servizio per effetto di ferite o lesioni
di natura violenta riportate nello svolgimento di attivita' operative
a causa di atti delittuosi commessi da terzi.
  2.  Le spese sanitarie sostenute dal personale delle Forze armate e
delle Forze di polizia per cure relative a ferite e lesioni riportate
nello    svolgimento   di   attivita'   operative   sono   anticipate
dall'Amministrazione   di   competenza,   nei  limiti  delle  risorse
disponibili  destinate  a tali finalita', su richiesta del Comandante
di Corpo o del funzionario responsabile.
 
             Nota all'art. 34:
                 - La  legge 23 novembre 1998, n. 407, recante "Nuove
          norme  in  favore  delle  vittime  del  terrorismo  e della
          criminalita'  organizzata",  e'  pubblicata  nella Gazzetta
          Ufficiale  n. 277 del 26 novembre 1998; si riporta il testo
          dell'art. 1, commi 1 e 2:
                 "Art.  1.  - 1. All'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4, della
          legge 20 ottobre 1990, n. 302, le parole: "non inferiore ad
          un  quarto  della  capacita' lavorativa sono soppresse. Per
          l'attuazione  del presente comma e' autorizzata la spesa di
          lire  1.425  milioni per l'anno 1998 e di lire 95 milioni a
          decorrere dall'anno 1999.
                 2.  I  soggetti  di  cui  all'art.  1 della legge 20
          ottobre  1990,  n.  302,  come  modificato  dal comma 1 del
          presente articolo, nonche' il coniuge e i figli superstiti,
          ovvero  i  fratelli conviventi e a carico qualora siano gli
          unici    superstiti,   dei   soggetti   deceduti   o   resi
          permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento
          obbligatorio  di cui alle vigenti disposizioni legislative,
          con  precedenza  rispetto  ad  ogni  altra  categoria e con
          preferenza  a  parita'  di titoli. Per i soggetti di cui al
          presente   comma,   compresi   coloro   che  svolgono  gia'
          un'attivita' lavorativa, le assunzioni per chiamata diretta
          sono  previste  per  i  profili professionali del personale
          contrattualizzato  del  comparto  Ministeri fino all'ottavo
          livello  retributivo.  Ferme  restando  le  percentuali  di
          assunzioni  previste  dalle  vigenti  disposizioni,  per  i
          livelli  retributivi dal sesto all'ottavo le assunzioni, da
          effettuarsi previo espletamento della prova di idoneita' di
          cui all'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica
          9  maggio  1994,  n.  487,  come sostituito dall'art. 4 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n.
          246,  non potranno superare l'aliquota del 10 per cento del
          numero di vacanze nell'organico.".