Art. 36 Modifica all'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53 1. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, le parole: "fatta salva la decorrenza a tutti gli effetti" sono sostituite dalle seguenti: "fatta salva la decorrenza economica".
Note all'art. 36: Comma 1: - Il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 12. - 1. Nella prima applicazione del presente decreto, per i posti disponibili dal 31 dicembre 2000 al 31 dicembre 2004, le aliquote di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti sono fissate, in deroga a quanto previsto dall'art. 24-quater, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera a) del presente decreto, nel settanta per cento per il concorso di cui al medesimo art. 24-quater, comma 1, lettera a), e nel trenta per cento per quello di cui alla successiva lettera b). 2. I concorsi di cui al comma 1 sono indetti annualmente per tutti i posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno. Per i concorsi da espletarsi per i posti disponibili al 31 dicembre 2000, l'Amministrazione e' autorizzata ad articolare i corsi di formazione secondo la ricettivita' degli istituti di istruzione, tenendo conto del numero degli ammessi ai corsi medesimi, fatta salva la decorrenza economica della nomina a vice sovrintendente dalla data di conclusione del primo corso di formazione relativo al concorso per titoli. 3. Ai fini dell'espletamento del concorso per titoli di cui all'art. 24-quater, lettera a), indicato nel comma 1, relativamente ai posti disponibili al 31 dicembre 2000, e' ammesso a partecipare al concorso medesimo il personale con la qualifica di assistente capo, secondo l'ordine di anzianita' nella qualifica alla stessa data, in numero corrispondente a quello dei posti messi a concorso, aumentato del trenta per cento. 4. Per quanto non previsto dai commi 1, 2 e 3, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24-quater e 24-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificati dall'art. 2, comma 1, del presente decreto.".