Art. 37
          Disposizioni a favore dei congiunti del personale
         delle Forze di polizia e dell'Arma dei carabinieri

  1.  All'articolo  6,  comma  5,  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  24 aprile 1982, n. 335, recante ordinamento del personale
della  Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, e successive
modificazioni, ed all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente
della  Repubblica  24  aprile  1982,  n. 337, recante ordinamento del
personale    della   Polizia   di   Stato   che   espleta   attivita'
tecnico-scientifica  o  tecnica,  e successive modificazioni, dopo le
parole: "a causa di azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1,
della  legge  23  dicembre  2000, n. 388," sono inserite le seguenti:
"ovvero  per  effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento
di servizi di polizia o di soccorso pubblico".
  2. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n.  198,  e  successive modificazioni, dopo le parole: "a causa delle
azioni  criminose  di  cui  all'articolo  82, comma 1, della legge 23
dicembre  2000,  n.  388,"  sono  inserite  le  seguenti: "ovvero per
effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di
polizia o di soccorso pubblico".
 
             Note all'art. 37:
                 Comma 1:
                 - Il  testo  dell'art.  6 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  24  aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del
          personale  della  Polizia  di Stato che espleta funzioni di
          polizia), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
          seguente:
                 "Art.  6 (Nomina ad agente). - 1. L'assunzione degli
          agenti  di  polizia  avviene mediante pubblico concorso, al
          quale  possono partecipare i cittadini italiani in possesso
          dei seguenti requisiti:
                   a) godimento dei diritti politici;
                   b) eta'  stabilita  dal  regolamento  adottato  ai
          sensi  dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n.
          127;
                   c) idoneita'  fisica,  psichica  e attitudinale al
          servizio  di  polizia,  secondo  i  requisiti stabiliti con
          regolamento  del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi
          dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
                   d) titolo di studio della scuola dell'obbligo;
                   e) qualita'  morali  e  di condotta previste dalle
          disposizioni  di  cui  all'art.  26  della legge 1 febbraio
          1989, n. 53.
                 2.  Al  concorso  non  sono  ammessi coloro che sono
          stati  espulsi  dalle  forze armate, dai corpi militarmente
          organizzati  o  destituiti  da  pubblici  uffici, che hanno
          riportato condanna a pena detentiva per delitti non colposi
          o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
                 3.  Sono  fatte  salve le disposizioni di legge o di
          regolamento  relative all'immissione nel ruolo degli agenti
          di  Polizia  di  Stato del personale assunto ai sensi della
          legge  8  luglio 1980, n. 343, dell'art. 3, comma 65, della
          legge  24  dicembre  1993,  n. 537, e dell'art. 6, comma 4,
          della  legge  31  marzo  2000,  n.  78. Le specializzazioni
          conseguite   nella   forza   armata   di  provenienza  sono
          riconosciute   valide,  purche'  previste  nell'ordinamento
          della Polizia di Stato. I posti che non vengono coperti con
          i  reclutamenti previsti dal presente comma sono attribuiti
          agli  altri  aspiranti  al  reclutamento  di  cui  ai commi
          precedenti.
                 4. I   vincitori  delle  procedure  di  reclutamento
          ammessi  al  corso  di  formazione sono nominati allievi di
          polizia.
                 5.  Possono  essere inoltre nominati allievi agenti,
          nell'ambito   delle   vacanze  disponibili,  ed  ammessi  a
          frequentare  il primo corso di formazione utile, il coniuge
          ed  i  figli  superstiti, nonche' i fratelli, qualora unici
          superstiti,   degli  appartenenti  alle  Forze  di  Polizia
          deceduti  o  resi permanentemente invalidi al servizio, con
          invalidita'  non  inferiore  all'ottanta  per  cento  della
          capacita'  lavorativa,  a  causa di azioni criminose di cui

          all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
          ovvero   per   effetto   di   ferite  o  lesioni  riportate
          nell'espletamento  di  servizi  di  polizia  o  di soccorso
          pubblico  i  quali  ne facciano richiesta, purche' siano in
          possesso  dei requisiti di cui al comma 1, e non si trovino
          nelle condizioni di cui al comma 2.
                 6.  Le  disposizioni di cui al comma 5 si applicano,
          altresi',  al  coniuge  ed  ai figli superstiti, nonche' ai
          fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle
          Forze  di  Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi
          al  servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per
          cento  della  capacita' lavorativa, per effetto di ferite o
          lesioni    riportate    nell'espletamento    di    missioni
          internazionali di pace.
                 7.  Con  regolamento  del  Ministro dell'interno, da
          emanare  ai  sensi  dell'art.  17,  comma 3, della legge 23
          agosto  1988,  n.  400,  sono  stabilite  le  modalita'  di
          svolgimento   del  concorso  e  delle  altre  procedure  di
          reclutamento,    la    composizione    della    commissione
          esaminatrice e le modalita' di formazione della graduatoria
          finale.".
                 - Il  testo  dell'art.  5 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  24 aprile  1982, n. 337 (Ordinamento del
          personale  della  Polizia  di  Stato  che espleta attivita'
          tecnico-scientifica o tecnica), come modificato dalla legge
          qui pubblicata, e' il seguente:
                 "Art.   5   (Nomina  ad  operatore  tecnico).  -  1.
          L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli operatori
          e  collaboratori tecnici avviene mediante pubblico concorso
          per  esami  al quale sono ammessi a partecipare i cittadini
          italiani   che   abbiano   i   requisiti  generali  per  la
          partecipazione  ai  pubblici concorsi indetti per l'accesso
          alle  carriere  civili  delle amministrazioni dello Stato e
          siano  in  possesso  del  titolo  di  studio  della  scuola
          dell'obbligo.
                 2.  L'idoneita'  fisica,  psichica e attitudinale al
          servizio   dei   candidati   e'  accertata  secondo  quanto
          stabilito  con  regolamento  del  Ministro dell'interno, da
          emanare  ai  sensi  dell'art.  17,  comma 3, della legge 23
          agosto 1988, n. 400.
                 3.  I  vincitori  del concorso sono nominati allievi
          operatori  tecnici  e sono destinati a frequentare un corso
          di  formazione  a carattere teorico-pratico della durata di
          quattro  mesi, finalizzato all'inserimento dei candidati in
          ciascuno  dei settori tecnici di cui all'art. 1, secondo le
          esigenze dell'Amministrazione.
                 4. Possono essere inoltre nominati allievi operatori
          tecnici,  nell'ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi
          a frequentare il primo corso di formazione utile il coniuge
          ed  i  figli  superstiti, nonche' i fratelli, qualora unici
          superstiti,   degli  appartenenti  alle  Forze  di  Polizia

          deceduti  o  resi permanentemente invalidi al servizio, con
          invalidita'  non  inferiore  all'ottanta  per  cento  della
          capacita'  lavorativa,  a  causa di azioni criminose di cui

          all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
          ovvero   per   effetto   di   ferite  o  lesioni  riportate
          nell'espletamento  di  servizi  di  polizia  o  di soccorso
          pubblico  i  quali  ne facciano richiesta, purche' siano in
          possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2.
                 5.  Le  disposizioni di cui al comma 4 si applicano,
          altresi',  al  coniuge  ed  i  figli superstiti, nonche' ai
          fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle
          Forze  di  Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi
          al  servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per
          cento  della  capacita' lavorativa, per effetto di ferite o
          lesioni    riportate    nell'espletamento    di    missioni
          internazionali di pace.
                 6.   Gli   allievi  operatori  tecnici  che  abbiano
          superato  gli  esami  di  fine  corso e abbiano ottenuto il
          giudizio  di  idoneita'  sono nominati operatori tecnici in
          prova, secondo l'ordine di graduatoria. Superato il periodo
          di prova, vengono nominati operatori tecnici.
                 7.  Si  applicano  le disposizioni di cui al primo e
          secondo  comma  dell'art.  59 della legge 1 aprile 1981, n.
          121.
                 8.  Con  regolamento  del  Ministro dell'interno, da
          emanare,  ai  sensi  dell'art.  17, comma 3, della legge 23
          agosto  1988,  n.  400,  sono  stabilite  le  modalita'  di
          svolgimento   del  concorso  e  delle  altre  procedure  di
          reclutamento,    la    composizione    della    commissione
          esaminatrice e le modalita' di formazione della graduatoria
          finale".
                 Comma 2:
                 - Il  testo  dell'art.  7 del decreto legislativo 12
          maggio  1995,  n. 198 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6
          marzo  1992,  n.  216,  in  materia di riordino dei ruoli e
          modifica  delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento
          del  personale  non direttivo e non dirigente dell'Arma dei
          carabinieri),  come  modificato dalla legge qui pubblicata,
          e' il seguente:
                 "Art.  7  (Posizione di stato degli ammessi ai corsi

          allievi carabinieri). - 1. Gli arruolati volontari di cui:
                   a) all'art.  4,  comma 1, lettera a), sono ammessi
          al  corso  per  allievo carabiniere. Il predetto personale,
          dopo  sei  mesi  dalla  data  di  arruolamento, consegue la
          nomina  a carabiniere allievo, previo superamento di esami,
          ed  e'  immesso in ruolo al grado di carabiniere al termine
          del corso secondo l'ordine della graduatoria finale;
                   b) all'art.  4,  comma  2,  conseguono la nomina a
          carabiniere  effettivo  dal  giorno  successivo  al termine
          della  ferma  di  leva e nella stessa data sono immessi nel
          ruolo secondo l'ordine della graduatoria formata al termine
          del  corso  integrativo.  Le suddette nomine sono conferite
          con  determinazione  del  Comandante Generale dell'Arma dei
          carabinieri o dell'autorita' da questi delegata.
                 2.  Possono  essere  inoltre  ammessi al primo corso
          utile  per  allievo  carabiniere di cui al comma 1, lettera
          a),  nel  limite  della  vacanze organiche, il coniuge ed i
          figli   superstiti,   nonche'  i  fratelli,  qualora  unici
          superstiti  del personale delle Forze di polizia deceduto o
          reso  permanentemente invalido al servizio, con invalidita'
          non   inferiore   all'ottanta  per  cento  della  capacita'
          lavorativa,  a causa delle azioni criminose di cui all'art.
          82,  comma  1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero
          per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento
          di  servizi  di  polizia  o di soccorso pubblico i quali ne
          facciano richiesta, purche' siano in possesso dei requisiti
          di  cui  all'art.  5,  e  non  si  trovino nelle condizioni
          impeditive previste dal medesimo articolo.
                 3.  Le  disposizioni di cui al comma 2 si applicano,
          altresi',  al  coniuge  ed  ai  figli superstiti nonche' ai
          fratelli, qualora unici superstiti, del personale dell'Arma
          dei carabinieri deceduto o reso permanentemente invalido al
          servizio,  con  invalidita'  non  inferiore all'ottanta per
          cento  della  capacita' lavorativa, per effetto di ferite o
          lesioni    riportate    nell'espletamento    di    missioni
          internazionali   di  pace  ovvero  in  attivita'  operative
          individuate  con  decreto  del  Ministro  della  difesa che
          comportino,   in   conseguenza   dell'impiego  di  mezzi  o
          attrezzature   esclusivamente   militari,  una  particolare
          esposizione al rischio.
                 4.  I militari in servizio ed in congedo delle Forze
          Armate  e  quelli  in  congedo  dell'Arma  dei carabinieri,
          nonche'  il  personale  appartenente  alle  altre  Forze di
          Polizia, perdono il grado e la qualifica rivestiti all'atto
          dell'ammissione al corso.
                 5.  Gli arruolati volontari di cui all'art, 4, comma
          1,  lettera  b),  sono  nominati carabinieri ausiliari, con
          determinazione  del Comandante generale o dell'Autorita' da
          questi  delegata,  dopo aver superato apposito corso presso
          gli istituti d'istruzione dell'Arma.
                 6.  Agli ammessi ai corsi per allievo carabiniere si
          applicano  le  norme  di  cui  al regolamento per le scuole
          allievi carabinieri approvato con decreto ministeriale".