Art. 39 Convenzioni in materia di sicurezza 1. Nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro dell'interno per il potenziamento dell'attivita' di prevenzione, il Dipartimento della pubblica sicurezza puo' stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati dirette a fornire, con la contribuzione degli stessi soggetti, servizi specialistici, finalizzati ad incrementare la sicurezza pubblica. 2. La contribuzione puo' consistere nella fornitura dei mezzi, attrezzature, locali, nella corresponsione dei costi aggiuntivi sostenuti dal Ministero dell'interno, nella corresponsione al personale impiegato di indennita' commisurate a quelle vigenti per servizi analoghi o determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali del personale rappresentative sul piano nazionale. 3. Per le convenzioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 27, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 4. L'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 232, non si applica alle convenzioni stipulate in attuazione del presente articolo.
Note all'art. 39: Comma 3. - Il testo dell'art. 27, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2000) e' il seguente: "Art. 27 (Disposizioni varie di razionalizzazione in materia contabile). - (Omissis). 2. Ferma restando la disposizione del comma 1, le somme dovute da amministrazioni ed enti pubblici o da privati per prestazioni e servizi resi dalle Forze di polizia sono versate in apposita unita' previsionale di base dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alle pertinenti unita' previsionali di base delle amministrazioni interessate". Comma 4. - Il testo dell'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 232 (Copertura per le spese derivanti dall'applicazione dell'accordo per il triennio 1988-1990 relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia) e' il seguente: "Art. 18 (Indennita' per il personale della polizia stradale impiegato nei servizi autostradali). - 1. In occasione del rinnovo delle vigenti convenzioni intervenute tra il Ministero dell'interno e le societa' concessionarie di autostrade per l'effettuazione del servizio di polizia sulle autostrade, le maggiori somme introitate dallo Stato per le indennita' di cui agli articoli 1 e 3 della, e successive modificazioni, sono versate ad apposito capitolo del bilancio dello Stato. 2. Con successivi decreti del Ministro del tesoro le somme di cui al comma 1, detratta la quota utilizzabile a titolo di rivalutazione delle indennita' nelle misure attuali, da contenersi nel limite del tasso di inflazione programmato in sede di relazione previsionale e programmatica, saranno riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno per essere ripartite fra il personale della polizia di Stato che svolge i servizi di polizia stradale in ambito autostradale. 3. I criteri e le modalita' per la ripartizione e la corresponsione al personale delle somme di cui al comma 2, il cui importo giornaliero non potra', comunque, eccedere la misura di L. 10.000 pro-capite, saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali della polizia di Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale. 4. L'eventuale differenza tra le somme assegnate e quelle ripartite sara' devoluta al Fondo per il personale della polizia di Stato".