Art. 40
    Revisione delle sanzioni disciplinari per il personale della
Polizia di Stato e regolamentazione dei relativi procedimenti

  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata   in   vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi per aggiornare le disposizioni del decreto del Presidente
della   Repubblica   25   ottobre  1981,  n.  737,  recante  sanzioni
disciplinari   per  il  personale  dell'Amministrazione  di  pubblica
sicurezza  e  la  regolamentazione  dei  relativi  procedimenti,  con
l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) esclusione del richiamo orale dal novero delle sanzioni;
b) esclusione   della  sanzione  della  deplorazione,  ripartendo  le
   fattispecie  fra  le  sanzioni della pena pecuniaria, aumentata in
   misura non superiore al doppio, e della sospensione dal servizio;
c) conseguente  rideterminazione  delle  fattispecie per le quali una
   sanzione  disciplinare  puo'  essere  inflitta, anche in relazione
   alla mutata articolazione del trattamento economico e tenuto conto
   delle specifiche esigenze disciplinari;
d) adeguamento   delle   disposizioni   concernenti   la  sospensione
   cautelare dal servizio e la destituzione con riguardo alle vigenti
   disposizioni  processuali  penali ed a quelle della legge 27 marzo
   2001, n. 97;
e) rideterminazione  degli organi competenti ad irrogare la sanzione,
   a  decidere  in  sede  di  riesame  ed a svolgere gli accertamenti
   necessari  in relazione alla mutata disciplina delle articolazioni
   dirigenziali della Polizia di Stato e delle rispettive competenze,
   nonche'  di quelle del Capo della polizia-direttore generale della
   pubblica sicurezza;
f) aggiornamento   delle  disposizioni  concernenti  il  procedimento
   disciplinare, con criteri di semplificazione e accelerazione delle
   procedure,  prevedendo,  per  le  sanzioni  piu'  gravi della pena
   pecuniaria,  un  procedimento  in  contraddittorio  davanti  ad un
   organo  collegiale,  con  distinzione  dei  ruoli fra l'organo che
   sostiene    la    contestazione    e   la   difesa,   nonche'   la
   rideterminazione,  con  le medesime finalita' di semplificazione e
   accelerazione  dei  procedimenti,  della composizione degli organi
   collegiali, anche relativamente alla partecipazione sindacale;
g) previsione  dei  casi,  delle  modalita'  e  degli  effetti  della
   riapertura    del   procedimento   disciplinare,   nonche'   della
   riabilitazione;
h) previsione  delle  occorrenti disposizioni transitorie anche per i
   procedimenti  pendenti  alla data di entrata in vigore dei decreti
   legislativi di cui al presente comma.
  2.  I decreti legislativi di cui al comma 1 possono anche prevedere
l'abrogazione  del  citato decreto del Presidente della Repubblica n.
737  del  1981,  previa riproduzione delle disposizioni ivi contenute
coerenti con i principi ed i criteri di cui al medesimo comma 1.
  3.  Gli  schemi  dei  decreti  legislativi  di  cui al comma 1 sono
trasmessi  alle  organizzazioni  sindacali  rappresentative a livello
nazionale  del  personale  della  Polizia  di Stato, che esprimono il
parere  nei  successivi venti giorni; gli schemi medesimi, unitamente
ai  predetti  pareri  pervenuti entro il termine, sono trasmessi alla
Camera  dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle
Commissioni  parlamentari  competenti  per  materia, che si esprimono
entro trenta giorni dalla data di assegnazione.
  4.  Disposizioni correttive dei decreti legislativi di cui al comma
1,  nel  rispetto  dei principi, dei criteri direttivi, nonche' delle
procedure  stabiliti  dal presente articolo, possono essere adottate,
con uno o piu' decreti legislativi, entro il 31 dicembre 2003.
 
             Nota all'art. 40:
                 Comma 1:
                 - La  legge  27  marzo  2001, n. 97 reca: "Norme sul
          rapporto    tra    procedimento   penale   e   procedimento
          disciplinare  ed effetti del giudicato penale nei confronti
          dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche".