Art. 25 
          Forma dell'atto introduttivo e giudice competente 
 
  1.  L'istanza  si  propone  con  ricorso,   da   depositare   nella
cancelleria del tribunale del luogo  dove  la  societa'  ha  la  sede
legale. 
  2. Nei casi di partecipazione necessaria  del  pubblico  ministero,
copia  del  ricorso  deve  essere  depositata  presso  l'ufficio   di
quest'ultimo. 
  3. Se il provvedimento richiesto deve essere emesso  nei  confronti
di piu' parti, si applicano gli articoli 82, comma secondo, 83  e  84
del  codice  di  procedura  civile  e  il   tribunale   provvede   in
composizione collegiale. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 09/09/2003,  n.  209
durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
          Nota all'art. 25: 
              - Si riporta il testo degli articoli 82, 83  e  84  del
          codice di procedura civile: 
              "Art. 82 (Patrocinio). - Davanti al giudice di pace  le
          parti possono stare in giudizio personalmente  nelle  cause
          il cui valore non eccede lire un milione. 
              Negli  altri  casi,  le  parti  non  possono  stare  in
          giudizio se non col ministero  o  con  l'assistenza  di  un
          difensore. Il giudice di pace tuttavia,  in  considerazione
          della natura ed entita' della  causa,  con  decreto  emesso
          anche su istanza verbale della parte, puo'  autorizzarla  a
          stare in giudizio di persona. 
              Salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti davanti
          al tribunale e alla corte d'appello le parti debbono  stare
          in giudizio col  ministero  di  un  procuratore  legalmente
          esercente; e davanti alla Corte di cassazione col ministero
          di un avvocato iscritto nell'apposito albo. 
              Art. 83 (Procura alle liti). - Quando la parte  sta  in
          giudizio col ministero di un difensore, questi deve  essere
          munito di procura. 
              La procura alle liti puo' essere generale o speciale, e
          deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata
          autenticata. 
              La procura speciale puo' essere anche apposta in  calce
          o   a   margine   della   citazione,   del   ricorso,   del
          controricorso, della comparsa di risposta  o  d'intervento,
          del precetto o della domanda d'intervento  nell'esecuzione.
          In tali casi l'autografia della sottoscrizione della  parte
          deve  essere  certificata  dal  difensore.  La  procura  si
          considera apposta in calce anche se  rilasciata  su  foglio
          separato che sia pero' congiunto materialmente all'atto cui
          si riferisce. 
              La procura speciale si presume conferita  soltanto  per
          un determinato grado del processo, quando nell'atto non  e'
          espressa volonta' diversa. 
              Art. 84 (Poteri del difensore). - Quando la  parte  sta
          in  giudizio  col  ministero  del  difensore,  questi  puo'
          compiere e ricevere,  nell'interesse  della  parte  stessa,
          tutti gli atti del processo che dalla  legge  non  sono  ad
          essa espressamente riservati. 
              In ogni caso  non  puo'  compiere  atti  che  importano
          disposizione del diritto in contesa, se non ne ha  ricevuto
          espressamente il potere.".