Art. 25
Forma dell'atto introduttivo e giudice competente
1. L'istanza si propone con ricorso, da depositare nella
cancelleria del tribunale del luogo dove la societa' ha la sede
legale.
2. Nei casi di partecipazione necessaria del pubblico ministero,
copia del ricorso deve essere depositata presso l'ufficio di
quest'ultimo.
3. Se il provvedimento richiesto deve essere emesso nei confronti
di piu' parti, si applicano gli articoli 82, comma secondo, 83 e 84
del codice di procedura civile e il tribunale provvede in
composizione collegiale.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni
apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 09/09/2003, n. 209
durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Nota all'art. 25:
- Si riporta il testo degli articoli 82, 83 e 84 del
codice di procedura civile:
"Art. 82 (Patrocinio). - Davanti al giudice di pace le
parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause
il cui valore non eccede lire un milione.
Negli altri casi, le parti non possono stare in
giudizio se non col ministero o con l'assistenza di un
difensore. Il giudice di pace tuttavia, in considerazione
della natura ed entita' della causa, con decreto emesso
anche su istanza verbale della parte, puo' autorizzarla a
stare in giudizio di persona.
Salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti davanti
al tribunale e alla corte d'appello le parti debbono stare
in giudizio col ministero di un procuratore legalmente
esercente; e davanti alla Corte di cassazione col ministero
di un avvocato iscritto nell'apposito albo.
Art. 83 (Procura alle liti). - Quando la parte sta in
giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere
munito di procura.
La procura alle liti puo' essere generale o speciale, e
deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata
autenticata.
La procura speciale puo' essere anche apposta in calce
o a margine della citazione, del ricorso, del
controricorso, della comparsa di risposta o d'intervento,
del precetto o della domanda d'intervento nell'esecuzione.
In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte
deve essere certificata dal difensore. La procura si
considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio
separato che sia pero' congiunto materialmente all'atto cui
si riferisce.
La procura speciale si presume conferita soltanto per
un determinato grado del processo, quando nell'atto non e'
espressa volonta' diversa.
Art. 84 (Poteri del difensore). - Quando la parte sta
in giudizio col ministero del difensore, questi puo'
compiere e ricevere, nell'interesse della parte stessa,
tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad
essa espressamente riservati.
In ogni caso non puo' compiere atti che importano
disposizione del diritto in contesa, se non ne ha ricevuto
espressamente il potere.".