Art. 26
                Forma ed efficacia del provvedimento

  1.   Il   giudice  provvede  con  decreto  motivato  immediatamente
esecutivo  entro  venti giorni dal deposito del ricorso ovvero, se e'
stata fissata, dall'udienza.
  2.   Il   provvedimento   di  rigetto  preclude  la  riproposizione
dell'istanza che non sia fondata su nuovi presupposti di fatto.
  3.   Il   provvedimento  di  accoglimento,  in  presenza  di  nuove
circostanze  e  previa  audizione delle parti, puo' essere revocato o
modificato  dallo  stesso  giudice che lo ha emesso, su ricorso della
parte interessata o del pubblico ministero.
  4.  Restano  salvi  i diritti acquistati in buona fede dai terzi in
forza di convenzioni anteriori alla conoscenza della modifica o della
revoca.