Art. 26
Forma ed efficacia del provvedimento
1. Il giudice provvede con decreto motivato immediatamente
esecutivo entro venti giorni dal deposito del ricorso ovvero, se e'
stata fissata, dall'udienza.
2. Il provvedimento di rigetto preclude la riproposizione
dell'istanza che non sia fondata su nuovi presupposti di fatto.
3. Il provvedimento di accoglimento, in presenza di nuove
circostanze e previa audizione delle parti, puo' essere revocato o
modificato dallo stesso giudice che lo ha emesso, su ricorso della
parte interessata o del pubblico ministero.
4. Restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in
forza di convenzioni anteriori alla conoscenza della modifica o della
revoca.