Art. 27 
                               Reclamo 
 
  1. Salvo che non sia diversamente disposto, il  decreto,  anche  di
modifica o  revoca,  e'  reclamabile  dal  soggetto  interessato  nel
termine  perentorio  di  dieci   giorni   dalla   comunicazione   del
provvedimento. 
  2. Se il  provvedimento  reclamato  e'  stato  emesso  dal  giudice
singolo, il reclamo si  propone  con  ricorso  all'organo  collegiale
dello stesso tribunale, il quale provvede in camera di consiglio. Del
collegio  non  puo'  far  parte  il  giudice  che   ha   emanato   il
provvedimento reclamato. Se il  provvedimento  e'  stato  emesso  dal
tribunale in composizione collegiale,  il  reclamo  si  propone  alla
corte d'appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio. 
  3. Il collegio, convocate le parti e  assunte  anche  d'ufficio  le
informazioni ritenute necessarie, provvede con decreto  motivato  non
impugnabile,  con  il  quale   conferma,   modifica   o   revoca   il
provvedimento. 
  4. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento; tuttavia
il presidente  del  collegio,  in  presenza  di  gravi  motivi,  puo'
disporne la sospensione con decreto motivato. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 09/09/2003,  n.  209
durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.