Art. 27
Reclamo
1. Salvo che non sia diversamente disposto, il decreto, anche di
modifica o revoca, e' reclamabile dal soggetto interessato nel
termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del
provvedimento.
2. Se il provvedimento reclamato e' stato emesso dal giudice
singolo, il reclamo si propone con ricorso all'organo collegiale
dello stesso tribunale, il quale provvede in camera di consiglio. Del
collegio non puo' far parte il giudice che ha emanato il
provvedimento reclamato. Se il provvedimento e' stato emesso dal
tribunale in composizione collegiale, il reclamo si propone alla
corte d'appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio.
3. Il collegio, convocate le parti e assunte anche d'ufficio le
informazioni ritenute necessarie, provvede con decreto motivato non
impugnabile, con il quale conferma, modifica o revoca il
provvedimento.
4. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento; tuttavia
il presidente del collegio, in presenza di gravi motivi, puo'
disporne la sospensione con decreto motivato.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni
apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 09/09/2003, n. 209
durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.