ART. 15 (R) 
                        (Ufficio iscrizione) 
 
   1. L'ufficio iscrizione iscrive l'estratto nel sistema ed  elimina
dal sistema le iscrizioni di tutti i provvedimenti, esclusi quelli di
competenza dell'ufficio centrale ai sensi dell'articolo 19, commi  3,
4 e 6. 
   2. Ai fini  dell'eliminazione,  ufficio  iscrizione  e'  l'ufficio
presso  l'autorita'  giudiziaria  che  ha  emesso  il   provvedimento
soggetto ad eliminazione per decorso del tempo ai sensi dell'articolo
5, comma 2, lettere e), d), e), f), g)  e  h),  e  dell'articolo  11,
comma 1, o l'ufficio presso l'autorita' giudiziaria che ha emesso  il
provvedimento da cui deriva l'eliminazione dell'iscrizione  ai  sensi
dell'articolo 5, comma 2, lettere a),  b)  ed  i),  dell'articolo  8,
comma 1, lettera b), e dell'articolo l4,comma 1. 
   3.  L'iscrizione  o  l'eliminazione  e'   effettuata   quando   il
provvedimento giudiziario e' definitivo; nel caso  di  iscrizione  di
provvedimenti non definitivi, quando il provvedimento  e'  pubblicato
nelle forme di legge. 
   4. L'ufficio iscrizione verifica  l'esistenza  nel  fascicolo  dei
codici identificativi delle persone e degli enti, nonche' del  numero
identificativo del procedimento; verifica,  inoltre,  la  completezza
nel provvedimento dei dati utili ai fini dell'estratto. 
   5. L'ufficio iscrizione se riscontra nel fascicolo la mancanza del
codice identificativo  delle  persone  o  degli  enti  o  del  numero
identificativo del procedimento  provvede  ad  inserirlo  secondo  le
modalita' previste dai decreti dirigenziali emanati  ai  sensi  degli
articoli 42 e 43. 
   6.  L'ufficio  iscrizione  se  nel  provvedimento  riscontra  dati
mancanti o  incompleti,  lo  segnala  all'autorita'  competente  alla
correzione,  e  in  particolare,   al   giudice   penale   ai   sensi
dell'articolo 130 del codice di procedura penale, al giudice civile o
amministrativo ai sensi dell'articolo 288, secondo comma, del  codice
di procedura civile, all'autorita' amministrativa che  ha  emesso  il
provvedimento. 
   7.  L'ufficio   iscrizione   se   riscontra   contrasti   tra   il
provvedimento da  iscrivere  e  quelli  gia'  iscritti  nel  sistema,
effettua la segnalazione al pubblico  ministero  competente  ai  fini
della risoluzione della questione concernente l'iscrizione, ai  sensi
dell'articolo 40. 
 
          Note all'art. 15:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  130 del codice di
          procedura  penale  e  dell'art. 288 del codice di procedura
          civile:
              "Art.  130  (Correzione  di  errori materiali). - 1. La
          correzione  nelle  sentenze,  delle ordinanze e dei decreti
          inficiati  da  errori  od  omissioni  che  non  determinano
          nullita',   e   la   cui   eliminazione  non  comporta  una
          modificazione  essenziale  dell'atto, e' disposta, anche di
          ufficio,  dal  giudice  che  ha emesso il provvedimento. Se
          questo  e'  impugnato,  e  l'impugnazione non e' dichiarata
          inammissibile,   la  correzione  e'  disposta  dal  giudice
          competente a conoscere dell'impugnazione.
              2.  Il  giudice provvede in camera di consiglio a norma
          dell'art. 127. Dell'ordinanza che ha disposto la correzione
          e' fatta annotazione sull'originale dell'atto.".
              "Art. 288. Procedimento di correzione.
              Se  tutte  le  parti  concordano nel chiedere la stessa
          correzione, il giudice provvede con decreto.
              Se  e'  chiesta  da  una  delle  parti, il giudice, con
          decreto   da   notificarsi  insieme  col  ricorso  a  norma
          dell'art.  170  primo  e terzo comma, fissa l'udienza nella
          quale   le   parti   debbono   comparire   davanti  a  lui.
          Sull'istanza  il  giudice  provvede con ordinanza, che deve
          essere annotata sull'originale del provvedimento.
              Se  e'  chiesta  la  correzione di una sentenza dopo un
          anno  dalla  pubblicazione, il ricorso e il decreto debbono
          essere notificati alle altre parti personalmente.
              Le sentenze possono essere impugnate relativamente alle
          parti  corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno
          in cui e' stata notificata l'ordinanza di correzione.".