ART. 16 (R)
               (Comunicazioni all'ufficio iscrizione)

   1.  L'ufficio  di cancelleria del giudice dell'esecuzione comunica
all'ufficio  iscrizione l'avvenuta esecuzione della pena pecuniaria e
di  ogni  altra  pena  ai  fini  della  eliminazione delle iscrizioni
collegate al decorso del tempo dall'esecuzione della pena.